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Sentenza

Sentenza n. 3018/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 24.6.2025, con cui è stato nominato l’avv. Alberto Fantini quale componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana; del parere dell’11.6.2025 reso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa relativo alla predetta nomina; del provvedimento di designazione adottato il 14.3.2025 dal Presidente della Giunta della Regione Sicilia; di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli impugnati, ivi compreso ove occorra: il parere della Giunta Regionale e/o del Presidente della Giunta della Regione Sicilia nella parte in cui ha omesso ogni forma di comparazione in ordine alla procedura di designazione dei componenti del CGARS; l’implicito rigetto (ove tale si ritenesse) e/o esclusione (ove tale si ritenesse) e/o il mancato esame (ove tale si ritenesse), dell’istanza del ricorrente presentata il 7.1.2025 e reiterata il 19.3.2025 per ricoprire la carica giudiziale di componente del CGARS; l’implicito rigetto (ove tale si ritenesse) e/o il mancato esame (ove tale si ritenesse), delle osservazioni presentate dal ricorrente il 9.6.2025 al CPGA.

Giustizia amministrativa202508477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Presidente della Repubblica di nomina di un componente laico del CGARS, parere del CPGA e provvedimento regionale di designazione, oltre agli atti presupposti e agli asseriti dinieghi o omessi esami della candidatura e delle osservazioni del ricorrente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nomina di un componente laico del CGARS, il relativo parere del CPGA e la designazione del Presidente della Regione siciliana, deducendo: violazione degli artt. 3 e 21-octies, comma 1, l. 241/1990, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, per l'assenza di una comparazione tra gli aspiranti e i relativi curricula; eccesso di potere per travisamento e sviamento, assumendo che la natura fiduciaria della scelta non escludesse l'obbligo di motivare la preferenza per il nominato rispetto al ricorrente; errore nei presupposti e contraddittorietà manifesta, per l'asserita estraneità del nominato al contesto siciliano. Il controinteressato e le amministrazioni hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Sicilia-Palermo, il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere e, nel merito, l'inesistenza di un obbligo di comparazione e l'ampia discrezionalità della designazione. È inoltre emerso che il ricorrente aveva già impugnato davanti al TAR Sicilia la designazione e il parere della Giunta regionale, con giudizio definito dalla sentenza del TAR Sicilia n. 925/2025, confermata dal CGARS con sentenza n. 1051/2025.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale. Ha distinto la designazione regionale, di competenza del TAR Sicilia-Palermo, dagli atti successivi e conclusivi della procedura di nomina, adottati da organi centrali o riferibili al CPGA con sede a Roma, ritenendo quindi competente il TAR Lazio per il decreto presidenziale di nomina e per il parere del CPGA. Ha escluso anche la competenza funzionale ex art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a., perché il parere del CPGA impugnato era un atto endoprocedimentale e non un provvedimento deliberativo dell'organo di autogoverno relativo a magistrati amministrativi. Nel merito processuale, ha dichiarato il ricorso inammissibile in parte per violazione del ne bis in idem: la designazione del controinteressato e il parere della Giunta regionale erano già stati oggetto del precedente giudizio concluso con giudicato. Per la restante parte ha dichiarato il difetto di legittimazione del ricorrente. Richiamando il giudicato del CGARS, ha affermato che la disciplina della nomina dei componenti laici del CGARS non impone una valutazione comparativa tra aspiranti, ma richiede soltanto la verifica dell'idoneità del soggetto designato rispetto ai requisiti normativi. Le dichiarazioni di disponibilità del ricorrente erano mere dichiarazioni di desiderio, prive di effetti giuridici e non idonee a imporre all'amministrazione un obbligo di esame o comparazione. Il ricorrente non era stato designato e non poteva quindi vantare una posizione differenziata, né un interesse strumentale alla riedizione della procedura o una chance giuridicamente tutelabile rispetto alla nomina di un altro soggetto. La pretesa è stata ricondotta sostanzialmente a un'azione di accertamento priva di un interesse concreto e attuale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede

    La competenza territoriale per gli atti conclusivi della procedura di nomina spetta al TAR Lazio quando gli atti sono riferibili ad amministrazioni centrali o a un organo consultivo centrale con sede a Roma.

  • art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a.

    sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma [...] le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

    La competenza funzionale riguarda i provvedimenti deliberativi del CPGA concernenti magistrati amministrativi e non si estende automaticamente a un parere endoprocedimentale reso nell'ambito di una procedura di nomina.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 373/2003

    alla designazione dei componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e all'articolo 4, comma 1, lettera d), provvede il Presidente della Regione siciliana

    La designazione dei componenti laici del CGARS costituisce prerogativa del Presidente della Regione siciliana e non comporta, secondo il giudicato richiamato, un obbligo di comparazione tra aspiranti.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 373/2003

    i componenti del Consiglio di giustizia amministrativa di cui ai commi 1 e 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa il Presidente delle Regione siciliana ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto

    La nomina presidenziale e il parere del CPGA costituiscono una fase successiva e distinta dalla designazione regionale, con autonoma rilevanza ai fini della competenza territoriale.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 373/2003

    possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186

    Per il componente laico rileva il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge; la disciplina non richiede una comparazione tra i profili degli aspiranti.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti e preclude una nuova decisione sulla medesima controversia.

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza passata in giudicato impedisce che la medesima controversia sia nuovamente sottoposta al giudice.

  • art. 39 c.p.a.

    Il rinvio esterno alle norme del processo civile rende applicabile al processo amministrativo l'art. 324 c.p.c.

  • art. 100 c.p.c.

    L'azione di accertamento richiede un interesse ad agire concreto e attuale, correlato a una situazione giuridica sostanziale meritevole di tutela.

Massime di principio

  • La procedura di nomina dei componenti laici del CGARS si articola in una fase di designazione del Presidente della Regione siciliana e in una successiva fase di nomina statale; gli atti conclusivi adottati da organi centrali non sono attratti dalla competenza territoriale del TAR Sicilia per il solo fatto di derivare da una designazione regionale.
  • La disciplina della nomina dei componenti laici del CGARS richiede la verifica dell'idoneità del soggetto designato rispetto ai requisiti normativi, ma non impone una comparazione tra i profili professionali di diversi aspiranti, né una motivazione riferita alla preferenza per un aspirante rispetto agli altri.
  • La mera dichiarazione di disponibilità a ricoprire un incarico pubblico, in assenza di una designazione o di una specifica posizione giuridica riconosciuta dalla legge, costituisce una dichiarazione di desiderio priva di effetti giuridici e non fonda un obbligo dell'amministrazione di esame o comparazione.
  • Chi non sia stato designato per un incarico non può contestare la nomina di un altro soggetto sulla base della propria astratta aspirazione, salvo dedurre l'inidoneità assoluta del nominato quando tale deduzione sia idonea a fondare un interesse strumentale concreto alla riedizione della procedura.
  • Il giudicato formatosi sulla legittimità della designazione e degli atti presupposti preclude la loro nuova impugnazione in un successivo giudizio avente il medesimo oggetto, anche se vengono contestati insieme ad atti successivi della procedura.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoRegioni e rapporti tra livelli di governoGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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