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Sentenza

Sentenza n. 3950/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo per permesso di soggiorno per lavoro autonomo prot. 0594958 del 30.12.2022;

Giustizia amministrativa202602215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 30 dicembre 2022 con cui era stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha depositato un provvedimento di revoca in autotutela dell'atto impugnato e ha comunicato la riattivazione della procedura finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato. Il testo non espone ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ne ha eliminato gli effetti e che il procedimento relativo alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è stato riattivato. È stato dato avviso alle parti della possibile improcedibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e della possibilità di definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della limitata attività difensiva svolta.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previa audizione delle parti e relativo avviso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile improcedibilità del ricorso

    Impone al giudice di segnalare alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono determinare la decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla o revoca in autotutela l'atto impugnato, eliminandone gli effetti e riattivando il procedimento relativo alla posizione sostanziale controversa.
  • Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulla questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

Testo integrale

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