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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8378/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania (16/07/2021) che aveva confermato la condanna a 14 anni di reclusione inflitta dal GUP (22/09/2020). Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. relativi al mancato riconoscimento della qualifica di "promotore" nei due sodalizi, deducendo che i collaboratori di giustizia non l'avevano indicato e che le intercettazioni non dimostrerebbero funzioni apicali; (2) carenza di motivazione circa la partecipazione in veste di promotore al secondo gruppo (art. 74 d.P.R. 309/1990); (3) mancata prova dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 cod. pen.); (4) carenza di motivazione sull'aggravante dell'uso delle armi (art. 416-bis, comma quarto), contestando l'interpretazione delle intercettazioni e sostenendo che le conversazioni non provano la disponibilità collettiva di armi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi riproducevano le stesse doglianze già esposte in appello e non contestassero specificamente la motivazione con i vizi riconoscibili in sede di legittimità (vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.). La Corte ha richiamato il principio per cui la Cassazione non può rivalutare il merito probatorio se non in presenza di travisamento della prova non dimostrato dal ricorrente; ha confermato la possibilità di leggere congiuntamente la sentenza di primo grado e quella di appello (cosiddetta "doppia conforme"). Di conseguenza: ricorso inammissibile, conferma delle decisioni di merito (confermata la condanna sostanziale), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che il ruolo apicale dell'imputato e le intercettazioni integrassero la sua responsabilità in relazione a tale fattispecie, nel contesto di valutazione del merito operata dai giudici di merito.

  • art. 416-bis, comma secondo, cod. pen.

    Riferimento al comma che disciplina la responsabilità dei partecipanti all'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi indiziari e le intercettazioni per ricostruire la posizione direttiva del ricorrente, valutazione rimessa al giudice di merito.

  • art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.

    Prevede l'aggravante dell'uso delle armi; la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'imputato fosse mera richiesta di interpretazione alternativa delle intercettazioni e non dimostrasse alcun travisamento decisivo del materiale probatorio.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Disciplina l'aggravante del "metodo mafioso"; la Corte ha condiviso la valutazione di merito che ha collegato il narcotraffico all'associazione di stampo mafioso e ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base della sovrapposizione soggettiva e della consapevolezza dell'imputato.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma in materia di traffico di stupefacenti; richiamata perché i delitti di droga costituivano i reati contestati ed erano valutati congiuntamente alla partecipazione associativa.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Prevede l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte di merito ha ritenuto provata la partecipazione e le mansioni direttive del ricorrente nei gruppi di narcotraffico.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza difensiva (relativa alla formulazione dei motivi); la Corte ha considerato le censure come critiche di merito non idonee in sede di legittimità.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita i vizi di motivazione riconoscibili in Cassazione ai casi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato tali vizi ma abbia proposto una valutazione alternativa dei fatti.

  • art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui il motivo d'appello (e, per analogia, il motivo in cassazione) deve essere specifico; la mancanza di correlazione con la motivazione impugnata può comportare inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha applicato una sanzione di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove: in sede di legittimità è possibile contrastare la valutazione probatoria dei giudici di merito solo dimostrando un "travisamento" della prova o una manifesta illogicità della motivazione.
  • La mera riproposizione in cassazione degli stessi argomenti già svolti in appello, senza specificare in che cosa consista il vizio di motivazione denunciato, espone il ricorrente all'inammissibilità del ricorso.
  • Per censurare la motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., occorre indicare con precisione le parti della motivazione che si ritengono mancanti, contraddittorie o manifestamente illogiche e dimostrare il nesso con l'esito decisorio.
  • Quando le sentenze di primo grado e d'appello sono "conformi" ( doppia conforme ), esse si leggono congiuntamente: la Cassazione valuta la coerenza complessiva del percorso argomentativo risultante dall'insieme delle due decisioni.
  • Per contestare l'interpretazione di intercettazioni occorre dimostrare che il giudice ha attribuito contenuti difformi da quelli reali (travisamento) e non limitarsi a proporre un'interpretazione alternativa plausibile.
  • Se si impugnano riconoscimenti di aggravanti (metodo mafioso, uso di armi), il ricorrente deve confrontarsi specificamente con gli elementi fattuali e logici indicati dal giudice di merito che hanno portato al riconoscimento, non limitarvisi a negarne la sussistenza in termini generici.
  • I motivi in cassazione devono essere formulati con specificità e attinere a questioni di diritto o a vizi formali della motivazione: critiche generiche o meramente alternative del merito sono inammissibili.
  • In casi penali complessi basati su intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori, la difesa dovrebbe indicare puntualmente le incongruenze o le omissioni nella motivazione di merito (pagine, passaggi specifici, travisamenti) per rendere la censura efficace in Cassazione.

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