Sentenza n. 8767/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10--OMISSIS- del 5 agosto 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 11 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, motivato dalla condanna penale del coniuge per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sulla sentenza di patteggiamento irrevocabile pronunciata nei confronti del coniuge per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con pena detentiva e pecuniaria nonché interdizione dai pubblici uffici. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza e difetto di motivazione, sostenendo che la condanna riguardava il coniuge, per fatti commessi prima del matrimonio, e non poteva quindi fondare il diniego nei suoi confronti. Ha inoltre contestato la rilevanza prognostica del precedente penale familiare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La condanna del coniuge per spaccio di stupefacenti è stata considerata un indice particolarmente significativo di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del nucleo familiare nella comunità nazionale, rilevante nel giudizio prognostico sull’utile e duraturo inserimento dell’aspirante cittadino. Il fatto ricadeva nel decennio antecedente la domanda, individuato quale periodo di osservazione per la verifica dell’irreprensibilità della condotta. Il giudice ha escluso che la decisione costituisse un automatismo o una violazione del principio di personalità della responsabilità penale: il diniego non attribuisce al richiedente la responsabilità del reato, ma considera le conseguenze dell’acquisto della cittadinanza sul nucleo familiare e la possibile estensione al coniuge e ai figli dei benefici connessi allo status civitatis. La valutazione dei precedenti dei familiari è stata ritenuta pertanto pertinente al perseguimento dell’interesse pubblico e alla verifica dell’affidabilità complessiva del richiedente. Il TAR ha inoltre osservato che la cittadinanza per naturalizzazione presuppone un interesse pubblico e una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, nella quale possono rilevare anche elementi di prevenzione e situazioni di astratta pericolosità sociale. Lo stabile inserimento economico e sociale del richiedente non è stato ritenuto sufficiente, trattandosi di presupposto ordinario o prerequisito, non di un merito speciale idoneo a neutralizzare il giudizio negativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Individua il titolo normativo della domanda di concessione della cittadinanza italiana oggetto del giudizio.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi, utilizzata dall’Amministrazione prima dell’adozione del diniego.
art. 5 legge n. 91/1992
È richiamato per evidenziare il diritto soggettivo alla cittadinanza per matrimonio, salvo la sussistenza dei fattori ostativi previsti dalla legge.
art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992
È richiamato quale disposizione che individua soglie di pena oltre le quali determinati reati sono ostativi alla cittadinanza per matrimonio.
art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990
Individua il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti posto a fondamento della valutazione negativa.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
È richiamato per evidenziare l’impossibilità di espellere determinati familiari del cittadino italiano.
art. 19, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
È richiamato in relazione alla tutela già assicurata ai soggiornanti di lungo periodo UE.
art. 9 d.lgs. 286/1998
Disciplina lo status di soggiornante di lungo periodo UE, richiamato quale forma di tutela del radicamento familiare e territoriale.
Massime di principio
- Nel procedimento discrezionale di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione può valutare anche precedenti penali a carico del coniuge o di altri componenti significativi del nucleo familiare, quando tali elementi siano rilevanti per il giudizio prognostico sull’affidabilità e sull’integrazione dell’aspirante cittadino.
- La considerazione di una condanna penale del coniuge non viola il principio di personalità della responsabilità penale se il diniego non attribuisce il reato al richiedente, ma valuta l’incidenza del contesto familiare e le conseguenze che l’acquisto della cittadinanza produrrebbe sull’estensione dei benefici dello status civitatis ai familiari.
- Una condanna per detenzione, acquisto o cessione di sostanze stupefacenti può costituire un indice particolarmente grave di inaffidabilità e di non compiuta adesione ai valori della comunità nazionale, idoneo a sostenere una prognosi negativa sull’inserimento stabile e duraturo del richiedente.
- La valutazione dei requisiti per la cittadinanza può comprendere un periodo di osservazione riferito al decennio antecedente la domanda, nel quale devono maturare anche i requisiti di irreprensibilità della condotta.
- Il procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede la verifica di un interesse pubblico e non il solo accertamento dell’interesse privato del richiedente; lo stabile inserimento economico e sociale costituisce ordinariamente un presupposto o prerequisito, non necessariamente un elemento sufficiente a superare fattori negativi di carattere familiare e penale.
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