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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08085/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/09/2024, relativa a delitti in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che i motivi erano sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito: la difesa contestava l'accertamento del fatto e, in particolare, la ricostruzione dell'arresto in flagranza avvenuto all'esito di un servizio di osservazione, sostenendo implicitamente la presenza di travisamenti. Veniva inoltre censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano meramente ripetitivi di doglianze già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni corrette e non manifestamente illogiche. Ha ritenuto immune da travisamento la sentenza impugnata nella parte in cui aveva descritto, sulla base di plurimi elementi, l'accertamento del fatto culminato nell'arresto in flagranza a seguito di servizio di osservazione. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, precisando che esse non costituiscono un diritto e che, tra gli elementi valorizzati, vi era la presenza di un bambino di età inferiore ai 10 anni. Conseguentemente, ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità.
  • La deduzione di travisamento del fatto non può essere accolta quando la decisione di merito dia conto dell'accertamento attraverso plurimi elementi convergenti e non emergano reali discrasie decisive.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da una motivazione non illogica e basata su elementi concreti; tali attenuanti non costituiscono un diritto dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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