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Sentenza

Sentenza del 22/01/2015 n. 251 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Soglia minima credito iscrizione ipotecaria - Irretroattività - Rimessione in termini.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché il credito erariale era inferiore alla soglia minima di 8.000 euro prevista dall'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973, soglia introdotta dalla Legge n. 73 del 2010. Ha inoltre chiesto la rimessione in termini per impugnare il provvedimento, presumibilmente a causa del decorso del termine di opposizione.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La soglia minima di 8.000 euro non è stata ritenuta applicabile retroattivamente alle iscrizioni ipotecarie già eseguite prima dell'entrata in vigore della Legge n. 73 del 2010, in applicazione del principio generale di irretroattività. È stata negata anche la rimessione in termini, poiché non è stata dimostrata una causa non imputabile al richiedente che gli avesse impedito di impugnare tempestivamente l'iscrizione.

Norme richiamate

  • Art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973

    Soglia minima del credito erariale di Euro 8.000,00 per procedere all'iscrizione ipotecaria

    La soglia prevista dalla disposizione, nella formulazione introdotta nel 2010, opera per le iscrizioni successive alla sua entrata in vigore e non incide retroattivamente sulle iscrizioni già effettuate.

  • Legge n. 73 del 2010

    Ha introdotto la soglia minima di 8.000 euro per l'iscrizione ipotecaria, senza prevedere un'applicazione retroattiva alle iscrizioni pregresse.

  • Art. 11, comma 1, Disposizioni sulla legge in generale

    La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo

    La nuova disciplina della soglia minima si applica alle situazioni successive alla sua entrata in vigore e non può invalidare automaticamente provvedimenti adottati in precedenza.

  • Art. 3, comma 1, Legge n. 212 del 2000

    Rafforza il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, salvo espressa previsione normativa.

  • Rimessione in termini

    Può essere concessa solo quando il mancato rispetto del termine processuale dipenda da una causa non imputabile alla parte; la mera difficoltà o negligenza nella conoscenza o nell'impugnazione dell'atto non è sufficiente.

Massime di principio

  • Una nuova soglia o condizione di legittimità introdotta per legge non si applica normalmente agli atti già compiuti prima della sua entrata in vigore, salvo che la legge preveda espressamente la retroattività.
  • Per valutare la legittimità di un'iscrizione ipotecaria occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento in cui l'iscrizione è stata eseguita.
  • La rimessione in termini è eccezionale e richiede la prova concreta di un impedimento oggettivo, non imputabile alla parte, che abbia reso impossibile impugnare tempestivamente l'atto.
  • Il decorso del termine per impugnare non viene normalmente superato invocando soltanto la mancata conoscenza della norma o una valutazione tardiva della convenienza dell'impugnazione.

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