Sentenza del 22/01/2015 n. 251 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Soglia minima credito iscrizione ipotecaria - Irretroattività - Rimessione in termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché il credito erariale era inferiore alla soglia minima di 8.000 euro prevista dall'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973, soglia introdotta dalla Legge n. 73 del 2010. Ha inoltre chiesto la rimessione in termini per impugnare il provvedimento, presumibilmente a causa del decorso del termine di opposizione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La soglia minima di 8.000 euro non è stata ritenuta applicabile retroattivamente alle iscrizioni ipotecarie già eseguite prima dell'entrata in vigore della Legge n. 73 del 2010, in applicazione del principio generale di irretroattività. È stata negata anche la rimessione in termini, poiché non è stata dimostrata una causa non imputabile al richiedente che gli avesse impedito di impugnare tempestivamente l'iscrizione.
Norme richiamate
Art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973
Soglia minima del credito erariale di Euro 8.000,00 per procedere all'iscrizione ipotecaria
La soglia prevista dalla disposizione, nella formulazione introdotta nel 2010, opera per le iscrizioni successive alla sua entrata in vigore e non incide retroattivamente sulle iscrizioni già effettuate.
Legge n. 73 del 2010
Ha introdotto la soglia minima di 8.000 euro per l'iscrizione ipotecaria, senza prevedere un'applicazione retroattiva alle iscrizioni pregresse.
Art. 11, comma 1, Disposizioni sulla legge in generale
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo
La nuova disciplina della soglia minima si applica alle situazioni successive alla sua entrata in vigore e non può invalidare automaticamente provvedimenti adottati in precedenza.
Art. 3, comma 1, Legge n. 212 del 2000
Rafforza il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, salvo espressa previsione normativa.
Rimessione in termini
Può essere concessa solo quando il mancato rispetto del termine processuale dipenda da una causa non imputabile alla parte; la mera difficoltà o negligenza nella conoscenza o nell'impugnazione dell'atto non è sufficiente.
Massime di principio
- Una nuova soglia o condizione di legittimità introdotta per legge non si applica normalmente agli atti già compiuti prima della sua entrata in vigore, salvo che la legge preveda espressamente la retroattività.
- Per valutare la legittimità di un'iscrizione ipotecaria occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento in cui l'iscrizione è stata eseguita.
- La rimessione in termini è eccezionale e richiede la prova concreta di un impedimento oggettivo, non imputabile alla parte, che abbia reso impossibile impugnare tempestivamente l'atto.
- Il decorso del termine per impugnare non viene normalmente superato invocando soltanto la mancata conoscenza della norma o una valutazione tardiva della convenienza dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Prato
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 11 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 25 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 29 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →