Sentenza n. 2914/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2182/2025 depositata in data 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente, o altro equipollente, per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2182/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per euro 500,00 annui. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza, poiché il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il TAR precisa che il giudizio non comprende l’esecuzione della statuizione sulle spese del giudizio civile, distratte in favore dei difensori, non essendo stata proposta domanda di ottemperanza relativamente a tale capo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e accertato l’inottemperanza del Ministero, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute alle amministrazioni pubbliche. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato l’assenza di pagamenti; il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né fornito indicazioni sull’esecuzione. Il credito è stato quindi considerato non contestato nell’an e nel quantum. Il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima di poter accertare l’inottemperanza al titolo esecutivo.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di accertare l’inottemperanza a un titolo esecutivo e di ordinare all’amministrazione l’esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza di condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può accertare l’inottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, purché il titolo sia passato in giudicato e ritualmente notificato.
- La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’esistenza e dell’ammontare del credito, unitamente alla prova dell’assenza di pagamenti, consente di ritenere non contestati l’an e il quantum dell’obbligazione derivante dal titolo esecutivo.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a provvedere, entro un ulteriore termine, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o ufficio pubblico competente, con facoltà di delega interna, e deve compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
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