Cassazione Penale, Ordinanza n. 00749/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
La decisione di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 27/05/2025. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità di un teste; (3) mancanza e/o illogicità della motivazione quanto all'art. 99, quarto comma, c.p.; (4) violazione di legge per omesso proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo non esaminabile perché il ricorso era inammissibile e comunque la questione non risultava devoluta in appello; il secondo motivo manifestamente infondato perché censurava apprezzamenti di merito e vizi logici non desumibili dalla motivazione; il terzo e il quarto motivo non consentiti perché meramente reiterativi delle doglianze già respinte in appello, dove erano state motivate l'esclusione della particolare tenuità per l'abitualità delle condotte e l'applicazione della recidiva reiterata specifica infra-quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata affrontata nel merito una revisione della responsabilità, ma la decisione d'appello è rimasta ferma. La pronuncia richiama inoltre il principio per cui un ricorso inammissibile non consente di far valere utilmente la prescrizione maturata nelle more e ribadisce che non sono scrutinabili in cassazione censure che richiedano nuove valutazioni di merito o che ripropongano questioni già disattese senza confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Richiamato come parametro della doglianza sulla valutazione della prova dichiarativa; la Corte afferma che la censura è infondata perché investe apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione se la motivazione non presenta vizi manifesti.
art. 99, quarto comma, c.p.
Evocato nel terzo motivo per contestare la motivazione sulla recidiva; la Corte osserva che la doglianza è reiterativa di questioni già dedotte in appello e disattese con argomentazioni adeguate.
art. 131-bis c.p.
Evocato nel quarto motivo per chiedere il proscioglimento per particolare tenuità del fatto; la Corte richiama il diniego già espresso in appello per l'abitualità delle condotte e la presenza di numerosi precedenti specifici.
art. 125 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso fondato sulla prescrizione non può essere utilmente esaminato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, poiché l'inammissibilità impedisce la formazione di una valida fase processuale ai fini del maturare della causa estintiva.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, specie quando la critica riguarda la credibilità di un testimone e la motivazione della sentenza impugnata non presenta vizi logici evidenti.
- Sono inammissibili o non consentite le censure che si limitano a reiterare motivi già proposti in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice valorizzi l'abitualità delle condotte e un quadro di precedenti specifici idonei a descrivere una progressiva e accresciuta pericolosità del reo.
- La recidiva reiterata specifica e infra-quinquennale può essere mantenuta quando la motivazione dia conto, in modo coerente, della serialità dei precedenti e della loro attinenza alla medesima tipologia delittuosa.
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