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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15318/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di servizi)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto con cui una società si era obbligata a curare l’omologazione di un titolo di laurea magistrale al corrispondente titolo di istruzione spagnolo, dietro pagamento di euro 7.200. La società aveva agito per ottenere il pagamento del corrispettivo; il Tribunale, in riforma della decisione del Giudice di Pace, aveva accolto la domanda ritenendo provata la stipula del contratto e l’attività svolta in esecuzione, anche sulla base di prova testimoniale relativa alla registrazione al sito, all’attivazione della piattaforma didattica, allo svolgimento degli esami e a pagamenti parziali. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c. per avere il Tribunale ritenuto che il contratto fosse stato prodotto in originale, mentre secondo la ricorrente sarebbe stata depositata solo una copia, con conseguente tempestività del disconoscimento effettuato in appello; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 132 n. 4 c.p.c. per erronea valutazione dell’onere della prova e asserita carenza motivazionale, sostenendo che il documento non poteva essere utilizzato perché prodotto in fotocopia e disconosciuto tempestivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, poiché la ricorrente era rimasta contumace in primo grado, gravava su di lei l’onere di disconoscere la scrittura privata a sua firma una volta acquisita al processo; nel caso concreto il Tribunale aveva accertato che il contratto era stato prodotto in originale già con l’atto di citazione, sicché non era stato utilmente disconosciuto. La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva dedotto di avere contestato la sottoscrizione, il contenuto o la falsità del documento. In ogni caso, la decisione di merito era sorretta anche da prova testimoniale sufficiente a dimostrare sia il rapporto contrattuale sia l’attività eseguita. Non vi era né vizio di motivazione apparente né violazione dell’onere probatorio, perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; nel caso concreto l’onere di contestare/disconoscere la scrittura privata gravava sulla parte contumace una volta acquisito il documento al processo.

  • art. 2712 c.c.

    invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della controversia perché il documento era stato considerato dal giudice di merito come prodotto in originale.

  • art. 2719 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla contestazione della conformità della copia; la Corte ha escluso che il caso riguardasse un mero disconoscimento di copia, poiché il documento era stato ritenuto originale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale di legittimità utilizzata come parametro delle censure di violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte ha escluso che vi fosse violazione dei principi di valutazione della prova, essendo la decisione fondata su prove ritualmente acquisite.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    richiamato per asserito vizio di motivazione; la Corte ha escluso la motivazione apparente perché il percorso logico del giudice di merito era comprensibile.

  • art. 292 c.p.c.

    menzionato tramite i precedenti della Corte costituzionale sul contraddittorio del contumace rispetto alla produzione documentale.

  • art. 293 c.p.c.

    richiamato per affermare che, una volta notificato il verbale di produzione al contumace, il documento resta acquisito al processo e l’originaria irritualità della produzione è superata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una parte è rimasta contumace nel giudizio di primo grado, l’onere di disconoscere tempestivamente la scrittura privata a essa riferibile sorge non appena il documento risulti ritualmente acquisito al processo.
  • Se il giudice di merito accerta che il documento contrattuale è stato prodotto in originale, non è configurabile un utile disconoscimento basato sulla sola deduzione che si trattasse di fotocopia.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale è cosa diversa dalla contestazione della sottoscrizione o della falsità del documento: se non vengono specificamente contestati firma, contenuto o genuinità, la scrittura può essere valorizzata dal giudice.
  • La sentenza di legittimità non può essere censurata mediante una mera richiesta di rivalutazione delle prove, quando la motivazione di merito dia conto in modo comprensibile del percorso logico seguito e delle risultanze probatorie poste a base della decisione.
  • La prova testimoniale può integrare e confermare la prova documentale della conclusione e dell’esecuzione del contratto, legittimando la condanna al pagamento del corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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