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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33350/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli (che aveva annullato la misura cautelare sostituendola e poi revocata per sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari) censurando la valutazione sull'utilizzabilità extraprocedimentale delle intercettazioni informatiche e telefoniche. Sostiene che la Corte di cassazione, nell'annullamento con rinvio, aveva indicato che per verificare l'operatività del nuovo regime dell'art. 270 c.p.p. occorreva fare riferimento alla data di iscrizione del procedimento in cui le intercettazioni erano state disposte (e non alla data del procedimento in cui sarebbero state utilizzate), mentre il Tribunale avrebbe applicato un'interpretazione difforme, rilevando come rilevante la data di iscrizione del procedimento in cui il materiale sarebbe stato poi utilizzato (procedimento n. 11973/2021, iscritto il 23/04/2021), e conseguentemente ritenendo applicabile la nuova formulazione dell'art. 270 c.p.p. e la piena utilizzabilità delle intercettazioni per i reati contestati (tra cui corruzione). Chiede dunque il riconoscimento della violazione di diritto e, in prospettiva, la riparazione per l'ingiusta detenzione subita.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Richiama e condivide i principi già indicati nella sentenza di annullamento in ordine alla necessità di una verifica concreta della connessione sostanziale tra i reati e del momento da considerare per l'applicazione della normativa sulle intercettazioni; registra che il Tribunale ha correttamente valutato la sequenza procedimentale (autorizzazioni e iscrizioni nei diversi procedimenti) e ha ritenuto che il procedimento in cui le intercettazioni furono disposte (n. 11733/2019) sia distinto dal procedimento in cui il materiale è stato usato (n. 11973/2021, iscritto successivamente al 31/08/2020), con la conseguenza dell'applicabilità della nuova disciplina dell'art. 270 c.p.p. nei limiti delle eccezioni previste. Considera il ricorso sostanzialmente aspecifico e privo del necessario confronto con i punti decisivi, e quindi lo respinge per inammissibilità. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. (In sede di merito precedente, il Tribunale aveva invece disposto la cessazione della misura cautelare per sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari.)

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen. (nuova formulazione)

    La Corte e il Tribunale richiamano la nuova disciplina che limita l'utilizzabilità extraprocedimentale dei risultati delle intercettazioni, prevedendo il divieto salvo specifiche eccezioni; per decidere se essa si applica occorre fare riferimento al procedimento in cui le intercettazioni sono destinate a essere utilizzate (data di iscrizione di quel procedimento) e valutare se sussista o meno la connessione sostanziale con il procedimento originario che ha autorizzato le captazioni.

  • art. 12 cod. proc. pen. (connessione)

    Ai fini della utilizzabilità dei risultati intercettivi in procedimenti diversi, occorre accertare l'esistenza di un vincolo di connessione sostanziale tra il reato originario e quello emerso dalle intercettazioni; la connessione va provata sulla base degli elementi concreti accertati e non su prospettazioni astratte.

  • art. 15 Cost.

    Richiamato come principio di base che vieta 'autorizzazioni in bianco': l'autorizzazione alle intercettazioni deve essere riferita a reati concretamente valutati e non generica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna per spese e ammenda in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente a pagare le spese processuali e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • decreti e d.l./leggi richiamate in tecnica processuale (es. d.l. n. 161/2019; d.l. n. 28/2020 conv. legge n. 70/2020)

    Richiamati come fonti delle modifiche normative al regime delle intercettazioni (in particolare per la riformulazione dell'art. 270 c.p.p.) e per individuare il relativo ambito temporale di applicazione.

Massime di principio

  • Per stabilire se si applica la disciplina 'nuova' sulle intercettazioni (art. 270 c.p.p.) occorre fare riferimento alla data di iscrizione del procedimento in cui i risultati intercettivi saranno utilizzati, non soltanto alla data di autorizzazione originaria delle captazioni.
  • La utilizzabilità di captazioni effettuate in un procedimento diverso richiede la verifica di una connessione sostanziale, non meramente formale: è necessario dimostrare un legame forte tra il fatto-reato che ha giustificato le intercettazioni e il reato emergente dai risultati captativi.
  • Se il procedimento in cui si intende utilizzare le intercettazioni è stato iscritto dopo il termine che ha introdotto la nuova disciplina, la valutazione dell'attendibilità e della utilizzabilità deve rispettare i limiti e le eccezioni previste dalla nuova normativa (con alcune eccezioni per reati gravi o per quelli per i quali è prevista l'arresto obbligatorio in flagranza e per talune fattispecie contro la pubblica amministrazione).
  • I giudizi di legittimità richiedono motivazioni specifiche e il confronto diretto con i principi indicati nelle precedenti pronunce; ricorsi generici o aspecifici sono esposti al rischio di inammissibilità.
  • L'assenza di una connessione sostanziale può rendere non utilizzabili le intercettazioni in un procedimento diverso, con conseguenze anche sulle esigenze cautelari (es. revoca/cessazione di misure cautelari se fondamento probatorio viene meno).

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