Cassazione Penale, Ordinanza n. 08947/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per truffa. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo in sostanza che la vicenda avesse mera rilevanza civilistica e che la decisione di merito fosse illogica e contraddittoria nella valutazione delle prove, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo si censurava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo perché superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in cassazione perché formulato in modo generico e privo di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva correttamente escluso la sola rilevanza civilistica del fatto e valorizzato plurimi elementi dimostrativi del carattere truffaldino della condotta, incluso l'invio di un bonifico contraffatto a una società slovacca quale mezzo ingannatorio preordinato. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione sulla pena era congrua e che la determinazione del trattamento sanzionatorio, compresa la scelta della pena base e il giudizio di comparazione tra circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., salvo arbitrarietà o illogicità non dedotte in modo ammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come criterio che guida la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato come parametro per la valutazione della gravità del reato e per la graduazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle prove e dei fatti senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizio di motivazione sulla sussistenza del reato è inammissibile quando non evidenzi specifiche criticità logiche o giuridiche della decisione di merito, ma si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
- La distinzione tra illecito civile e truffa va compiuta valorizzando globalmente gli elementi della condotta: la presenza di un artificio o raggiro, come un documento o bonifico contraffatto, può dimostrare l'inganno penalmente rilevante.
- La determinazione della pena base e il giudizio di bilanciamento tra circostanze appartengono al potere discrezionale del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per mancanza assoluta di motivazione, arbitrarietà o manifesta illogicità.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione di merito della congruità della pena quando la motivazione di appello sia già congrua e lineare.
Come è indicizzato
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