Sentenza n. 973/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della comunicazione in data 28 gennaio 2026 con la quale la Prefettura di-OMISSIS- ha rigettato l’istanza di concessione delle misure di accoglienza ex d. lgs. n. 142/2015 presentata dal ricorrente in data 9 gennaio 2026; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere sull’istanza del ricorrente di concessione delle misure di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 e, in subordine, per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di-OMISSIS- sull’istanza medesima; e, in ogni caso, per la condanna del Ministero dell’Interno - Prefettura di-OMISSIS- a pronunciarsi sulla predetta istanza e riconoscere al ricorrente le tutele di cui al d. lgs. n. 142/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione interlocutoria della Prefettura sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza, con rinvio della decisione al completamento dell'identificazione e all'attuazione del piano di redistribuzione territoriale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dichiarato di essere entrato in Italia, di avere manifestato tempestivamente la volontà di chiedere la protezione internazionale e di trovarsi in condizioni di assoluta indigenza. Ha quindi chiesto l'inserimento nel sistema di accoglienza. La Prefettura ha comunicato che avrebbe disposto l'accesso soltanto dopo il completamento delle procedure identificative e delle attività connesse al piano ministeriale di redistribuzione, richiamando anche il limite dei novanta giorni e la priorità accordata ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare. Il ricorrente ha dedotto: violazione del d.lgs. n. 142/2015, sostenendo che il diritto all'accoglienza sorge già con la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale in presenza di indigenza; violazione dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, per l'introduzione del requisito della previa conclusione delle identificazioni; violazione dell'art. 1, comma 2-bis, del medesimo decreto, quanto al richiamo al termine di novanta giorni; illegittimità del differimento fondato sulle priorità dell'art. 8, comma 2-bis, e sul piano di redistribuzione; difetto di motivazione per il generico richiamo a un piano ministeriale non reso disponibile. In subordine, ha chiesto l'accertamento del silenzio-inadempimento, ritenendo decorso il termine per provvedere.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha dichiarato inammissibile la domanda principale di annullamento, poiché la comunicazione prefettizia non costituisce un provvedimento definitivo, ma un atto soprassessorio: essa rinvia la decisione a eventi futuri e incerti, senza fissare un termine certo e senza produrre effetti lesivi immediati e definitivi. Ha invece accolto la domanda subordinata avverso il silenzio. L'Amministrazione aveva l'obbligo di provvedere sull'istanza entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, non essendo previsto un diverso termine. La comunicazione interlocutoria non ha interrotto l'inerzia né costituito una decisione sull'istanza. La carenza di posti nei centri ordinari non giustifica l'omissione, poiché l'art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 impone al Prefetto di individuare soluzioni idonee per l'accoglienza provvisoria. Neppure la priorità prevista dall'art. 8, comma 2-bis, consente di escludere o differire indefinitamente l'accoglienza degli altri richiedenti, essendo rimaste ferme le misure straordinarie previste dall'art. 11. Il TAR ha ordinato alla Prefettura di provvedere sull'istanza entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non ha disposto l'immediata ammissione all'accoglienza, poiché residuavano accertamenti istruttori sui requisiti di legge, inclusa la verifica dell'eventuale attività lavorativa del ricorrente. Non sono state liquidate spese a carico dell'Amministrazione statale; sono stati liquidati al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, euro 1.500, oltre rimborso forfettario, spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ricorrono le condizioni previste e le parti sono state avvisate.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Fondano l'azione avverso il silenzio-inadempimento e consentono al giudice di ordinare all'Amministrazione di provvedere.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione
Il giudice non può imporre direttamente l'erogazione dell'accoglienza quando occorrono ulteriori accertamenti amministrativi sui requisiti del richiedente.
art. 2, commi 2 e 3, l. n. 241/1990
Il termine ordinario di trenta giorni si applica alle istanze di accesso all'accoglienza in assenza di un diverso termine previsto dalla legge o stabilito dall'Amministrazione.
art. 14 d.lgs. n. 142/2015
Impone all'Amministrazione di esaminare l'istanza di accesso alle misure di accoglienza nel rispetto dell'obbligo di provvedere.
art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
In mancanza temporanea di posti nei centri governativi, impone al Prefetto di individuare soluzioni idonee per garantire l'accesso a una struttura di accoglienza provvisoria.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
La priorità accordata ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non elimina il diritto degli altri richiedenti all'esame dell'istanza e all'accoglienza secondo le misure ordinarie o straordinarie previste dalla legge.
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato in relazione al dedotto difetto di motivazione derivante dal generico riferimento a un piano ministeriale non reso conoscibile.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
Il TAR ritiene che la disposizione non operi per la soccombenza di un'Amministrazione statale, sicché non dispone la rifusione delle spese processuali a favore dello Stato.
Massime di principio
- Una comunicazione amministrativa che rinvia la decisione su un'istanza a eventi futuri e incerti, senza assumere una determinazione definitiva e senza fissare un termine certo, ha natura soprassessoria e non è immediatamente impugnabile con azione di annullamento; essa non interrompe l'inerzia dell'Amministrazione ai fini dell'azione avverso il silenzio.
- Alle domande di accesso alle misure di accoglienza si applica il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, quando non sia stabilito un diverso termine dalla legge o dall'Amministrazione.
- La temporanea indisponibilità di posti nei centri di accoglienza ordinari non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere sull'istanza né legittima il differimento indefinito dell'accoglienza; il Prefetto deve comunque individuare, ove necessario, soluzioni idonee di accoglienza provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015.
- La priorità prevista per i richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non può essere interpretata come esclusione degli altri richiedenti dal sistema di accoglienza, poiché non incide sull'obbligo di esaminare le istanze e di garantire, ove sussistano i requisiti, le misure ordinarie o straordinarie previste dall'ordinamento.
- Nell'azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di provvedere, ma può riconoscere direttamente la fondatezza della pretesa e imporre l'erogazione della prestazione soltanto quando l'attività sia vincolata, non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.
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