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Sentenza

Sentenza del 05/06/2015 n. 11660 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Puglia, sostenendo la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5. Secondo l'Amministrazione, le prestazioni di vigilanza rese dal Consorzio ai propri consociati avrebbero dovuto essere assoggettate a IVA, poiché svolte da un istituto di vigilanza e non direttamente da guardie giurate operanti in forma autonoma. L'Agenzia richiamava anche il D.L. n. 557 del 1993, art. 2, convertito nella L. n. 133 del 1994, sostenendo che l'esclusione dall'IVA prevista per le prestazioni delle sole guardie giurate confermasse l'assoggettamento all'imposta delle prestazioni rese dagli istituti di vigilanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il quesito di diritto formulato era generico, non descriveva adeguatamente i fatti, non individuava con precisione la regola applicata dalla CTR né prospettava una regola alternativa concretamente riferita alla decisione impugnata. Inoltre, il quesito richiamava il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5, mentre la decisione della CTR riguardava la configurabilità di una prestazione di servizi assoggettabile a IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del medesimo decreto. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 4

    La CTR aveva valutato se l'attività di vigilanza del Consorzio costituisse una prestazione di servizi svolta nell'esercizio di un'attività commerciale e quindi imponibile ai fini IVA. La Cassazione non ha esaminato nel merito tale questione, dichiarando inammissibile il ricorso.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5

    Era la disposizione indicata dall'Agenzia come violata, ma la Corte ha rilevato che la ratio decidendi della sentenza impugnata non riguardava l'esercizio di arti e professioni disciplinato da tale articolo.

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 2, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133

    L'Agenzia lo aveva richiamato per sostenere che l'esclusione dall'IVA delle prestazioni rese direttamente dalle guardie giurate implicasse l'imponibilità delle analoghe prestazioni rese dagli istituti di vigilanza. La Corte non ha valutato nel merito questa interpretazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito di diritto deve essere specifico e riferito alla concreta controversia: deve riassumere i fatti rilevanti, indicare la regola applicata dal giudice di merito e prospettare la diversa regola che si sarebbe dovuta applicare. Un quesito generico o astratto comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi puntualmente con la motivazione e con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il quesito di diritto deve essere costruito sulla specifica motivazione della sentenza impugnata e non può limitarsi a chiedere genericamente se vi sia stata violazione di legge.
  • È necessario richiamare la disposizione effettivamente applicata o rilevante per la ratio decidendi; citare una norma non pertinente rispetto al percorso motivazionale del giudice può rendere il motivo inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità per carenze formali non equivale a una decisione definitiva sul merito della questione tributaria: in questo caso la Corte non ha stabilito se le prestazioni del Consorzio fossero o meno soggette a IVA.
  • Per contestare efficacemente una decisione in materia IVA occorre distinguere tra attività commerciale, prestazione di servizi, esercizio di arti o professioni ed eventuali regimi di esclusione o esenzione, individuando la disciplina concretamente applicabile.
  • La parte che propone un ricorso inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, anche quando la questione sostanziale non viene esaminata.

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