Sentenza n. 1694/2026 - Milano, Sezione 5
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla "domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne" presentata in data 20 febbraio 2012; nonché per l’annullamento della deliberazione n. 1 del 15.10.2012 del Consiglio di Amministrazione di AT MB (recante “Adeguamento dei limiti allo scarico alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06”), nonché della prescrizione di “non prevedere deroghe ai limiti allo scarico in pubblica fognatura previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06”, come previsto dal punto 1) del dispositivo della summenzionata deliberazione n. 1 del 15.10.2012 del Consiglio di Amministrazione dell’ATO della Provincia di Monza e della Brianza, nonché le conseguenti previsioni di cui al punto 2) della medesima cit. deliberazione n. 1/2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda del 20 febbraio 2012 di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e acque di lavaggio delle aree esterne; in via autonoma, deliberazione dell’ATO del 15 ottobre 2012 sui limiti allo scarico
Esito
Favorevole al resistente (ente d’ambito)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di autorizzazione allo scarico presentata nel 2012, deducendo di non avere mai ricevuto una decisione nonostante avesse riscontrato nel tempo le richieste dell’ATO relative al piano di rientro dalle deroghe e alla progettazione del nuovo impianto di depurazione. Con una PEC del 13 ottobre 2025, qualificata dalla ricorrente come sollecito alla conclusione del procedimento, ha chiesto nuovamente di ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 152/2006. L’impresa ha inoltre impugnato la deliberazione dell’ATO del 15 ottobre 2012 nella parte in cui escludeva deroghe ai limiti allo scarico in pubblica fognatura previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, nonché le conseguenti previsioni della deliberazione. L’ATO ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. L’azione è stata ritenuta proposta oltre il termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a., decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento e ormai ampiamente decorso rispetto all’istanza del 20 febbraio 2012. Il sollecito del 13 ottobre 2025 non è stato considerato una nuova domanda idonea a riaprire il termine, poiché costituisce una mera richiesta di aggiornamento dell’istanza originaria. Quanto alla distinta domanda di annullamento della deliberazione del 15 ottobre 2012, il TAR non ha deciso nel merito: ha disposto la conversione dal rito camerale al rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. e ha fissato l’udienza pubblica del 18 dicembre 2026. La pronuncia sulle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
L’azione avverso il silenzio deve essere proposta entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; decorso tale termine, la domanda è irricevibile per tardività.
art. 117 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione avverso il silenzio, soggetta al termine decadenziale richiamato dall’art. 31, comma 2, c.p.a.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Quando nello stesso giudizio sono cumulate domande soggette a riti diversi, il giudice può disporre la conversione del rito; nella fattispecie, la domanda di annullamento è stata trattata con rito ordinario.
art. 124 d.lgs. 152/2006
È la disposizione richiamata dall’impresa quale base normativa della richiesta di autorizzazione allo scarico; il TAR non ne ha esaminato nel merito l’applicazione.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione è irricevibile se proposta oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, anche quando l’inerzia amministrativa sia perdurata nel tempo.
- Un sollecito o una richiesta di aggiornamento riferita a un’istanza originaria non costituisce una nuova domanda e non riapre il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio, quando non contiene una distinta e autonoma istanza procedimentale.
- Quando siano cumulate una domanda avverso il silenzio e una domanda di annullamento, la declaratoria di irricevibilità della prima non impedisce l’esame della seconda secondo il rito ordinario, previa conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
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