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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3552/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena per i reati previsti dagli artt.186, comma 7, e 187-bis, comma 8, del d.lgs. n.285/1992; il Procuratore Generale contestava che il Tribunale avesse determinato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura inferiore al minimo edittale applicando un cumulo giuridico delle sanzioni anziché il cumulo materiale dei periodi di sospensione previsti per ciascun illecito (ciascuno con minimo pari a sei mesi).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale, affermando che per le sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada si applica il cumulo materiale delle sospensioni e non il cumulo giuridico previsto per altre ipotesi; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente e ha rideterminato la sanzione amministrativa accessoria nella misura di anni uno (1 anno), avvalendosi dell'art.620 lett. l) c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada), art.186, comma 7

    La norma prevede tra le sanzioni amministrative accessorie la sospensione della patente, con una misura minima indicata nella giurisprudenza (e richiamata nella sentenza) pari a sei mesi per il caso concreto.

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada), art.187-bis, comma 8

    Analogamente all'art.186, anche questo comma prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente con misura minima che contribuisce, in caso di più reati, al cumulo materiale dei periodi di sospensione.

  • legge 24 novembre 1981, n.689, art.8

    "chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu' violazioni - della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu grave, aumentata sino al triplo"

    La Corte ha ritenuto che tale criterio non fosse applicabile alla determinazione delle sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie nel settore della circolazione stradale, quando intervenga la disciplina speciale del codice della strada.

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada), art.198

    "chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo"

    Per principio di specialità questa norma disciplina il cumulo per le sanzioni pecuniarie; la Corte ne trae a contrario la volontà del legislatore di lasciare alle singole disposizioni (e alla giurisprudenza) la regola del cumulo materiale per le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie (es. sospensione patente).

  • codice di procedura penale, art.620, lett. l)

    La Corte ha operato la rideterminazione della sanzione accessoria nei minimi edittali senza rinvio avvalendosi di questa possibilità prevista per la Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • Quando più reati del codice della strada prevedono sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie (es. sospensione della patente), la regola operativa è il cumulo materiale delle singole sanzioni accessorie: i periodi di sospensione si sommano, anche se i reati sono in continuazione.
  • Non è applicabile per tali sanzioni il criterio generale dell'art.8 della legge n.689/1981 volto a determinare una sanzione unica aumentata: la disciplina speciale del codice della strada (art.198) prevale e impone regole diverse per le sanzioni pecuniarie, lasciando per le accessorie non pecuniarie il cumulo materiale.
  • In sede di impugnazione da parte del Procuratore Generale, la Corte di Cassazione può annullare la parte della sentenza relativa alla durata della sanzione accessoria e rideterminarla nei minimi senza rinvio ai sensi dell'art.620 c.p.p., quando ciò sia possibile e conforme al principio di legge richiamato.
  • Per la difesa: in presenza di condanne per più violazioni del codice della strada che comportano sospensione patente, è necessario verificare e contestare il calcolo della durata della sospensione (cumulo materiale) e non consentire che venga applicato un criterio di cumulo giuridico che riduca la somma delle durate minime previste.
  • Per l'accusa: quando si chiede l'applicazione delle sanzioni accessorie, va chiaro il computo dei periodi minimi previsti per ciascun reato perché la somma può superare la misura indicata dal giudice di merito; la Corte Suprema conferma l'orientamento costante su questo punto.

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