Sentenza n. 611/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione del consiglio comunale di Costa Volpino n. 13 del 17.2.2022, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 21 in data 25 maggio 2022 ad oggetto: “esame e contro deduzione alle osservazioni del PGT approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e S.M.I.”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ivi incluso il parere motivato finale dell’Autorità competente per la VAS, della dichiarazione di sintesi finale predisposta dall’Autorità procedente; e per la condanna dell’Amministrazione Comunale di Costa Volpino al risarcimento dei danni ingiustamente causati alle ricorrenti, in termini di an debeatur, con riserva di agire con separato giudizio per la sua definitiva quantificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, con riclassificazione del compendio privato come area destinata a parcheggio pubblico o di uso pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare di approvazione definitiva del nuovo PGT, nella parte in cui il compendio immobiliare precedentemente classificato con destinazione residenziale e commerciale di vicinato è stato qualificato come nuovo servizio di piano, destinato a parcheggio pubblico o di uso pubblico. Hanno dedotto, con tre motivi sostanzialmente connessi, la violazione dell'art. 13 della l.r. 12/2005, della legge urbanistica n. 1150/1942, degli artt. 41, 42 e 97 Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto e incongruenza della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, manifesta illogicità, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento e sviamento. In particolare, le ricorrenti hanno sostenuto che la zona fosse già adeguatamente dotata di parcheggi e che la nuova destinazione fosse illogica; hanno lamentato la lesione dell'affidamento qualificato alla conservazione della precedente destinazione edificatoria; infine, hanno censurato l'insufficienza della motivazione comunale, anche in relazione all'osservazione presentata durante il procedimento di formazione del PGT. È stata proposta anche domanda risarcitoria, nell'an debeatur, con riserva di separata quantificazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e, conseguentemente, anche la domanda di risarcimento del danno. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la scelta di destinare l'area a parcheggio rientri nell'ampia discrezionalità pianificatoria del Comune e possa perseguire non solo il soddisfacimento degli standard minimi, ma anche una dotazione prospettica, ottimale o migliorativa dei servizi. La circostanza che l'area sia già dotata di parcheggi pubblici o privati non dimostra, di per sé, l'irragionevolezza della scelta, che mira ad anticipare le future esigenze del territorio. Quanto al secondo motivo, il giudice ha escluso la sussistenza di un affidamento qualificato o di un diritto al mantenimento della precedente destinazione edificatoria, rilevando che il potenziale edificatorio non era mai stato concretamente sfruttato e che non ricorrevano le ipotesi eccezionali individuate dalla giurisprudenza, quali convenzioni urbanistiche, accordi vincolanti, giudicati favorevoli o altre situazioni specifiche idonee a fondare un'aspettativa tutelabile. Quanto al terzo motivo, il TAR ha affermato che le osservazioni presentate dai cittadini e dai proprietari nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici costituiscono apporti collaborativi e non rimedi giuridici, sicché il loro rigetto non richiede una motivazione analitica. È sufficiente che siano esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi al piano. Nel caso concreto, il Comune aveva adeguatamente indicato quale ragione della scelta la presenza di numerose attività produttive e commerciali, idonee ad attirare un elevato numero di utenti e a giustificare nuovi spazi di sosta. Il giudice ha ribadito che il sindacato sulle scelte urbanistiche è estrinseco e limitato alla verifica di errori di fatto, abnorme illogicità o irrazionalità manifesta, senza potersi estendere alla condivisibilità della scelta. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 13 l.r. 12/2005
La disposizione disciplina il procedimento di formazione del PGT e non impone al Comune uno specifico obbligo di motivazione analitica sulle osservazioni presentate dai privati.
legge 17 agosto 1942, n. 1150
Richiamata dalle ricorrenti quale parametro della legittimità della pianificazione urbanistica; la decisione non individua una violazione specifica della legge urbanistica.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione della scelta pianificatoria risulta assolto mediante l'indicazione della ragione generale della destinazione a parcheggio, collegata alla presenza di numerose attività produttive e commerciali e alla conseguente esigenza di spazi di sosta.
art. 41 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti tra i parametri costituzionali asseritamente violati; il giudice non ravvisa una lesione rilevante ai fini dell'annullamento.
art. 42 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla compressione delle facoltà inerenti alla proprietà; la riclassificazione urbanistica non è ritenuta illegittima in assenza di un affidamento qualificato tutelabile.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità; il giudice esclude che la scelta pianificatoria sia affetta da manifesta irragionevolezza o difetto di istruttoria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto per errori di fatto, manifesta illogicità o abnorme irrazionalità; non è sindacabile la mera non condivisibilità della scelta o la sua opportunità.
- La destinazione di una singola area nell'ambito di uno strumento urbanistico generale non richiede, di regola, una motivazione specifica ulteriore rispetto ai criteri generali e tecnico-discrezionali posti a fondamento del piano, salvo la presenza di situazioni particolari idonee a fondare un affidamento qualificato.
- La pianificazione urbanistica può legittimamente perseguire una dotazione di servizi non soltanto minima, ma anche prospettica e migliorativa, sicché l'esistenza di parcheggi pubblici o privati nella zona non rende di per sé irragionevole la previsione di ulteriori aree a parcheggio.
- La mera titolarità di un'area precedentemente edificabile e il mancato mutamento della relativa disciplina urbanistica non fondano un diritto o un affidamento qualificato alla conservazione della destinazione edificatoria, soprattutto quando il potenziale edificatorio non sia stato concretamente sfruttato. Un affidamento rafforzato richiede situazioni specifiche, quali convenzioni urbanistiche, accordi vincolanti o giudicati favorevoli.
- Le osservazioni presentate dai privati nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico costituiscono apporti collaborativi e non rimedi giuridici; il loro rigetto non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali perseguiti dal piano.
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