Cassazione Civile, Ordinanza n. 04306/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di un preavviso di fermo amministrativo relativo a tre cartelle esattoriali e a un avviso di accertamento IRPEF 2007 per un importo complessivo di euro 4.435,70. La contribuente ha pagato le somme richieste per le cartelle, ma ha impugnato il preavviso di fermo limitatamente al prodromico avviso di accertamento, deducendo che tale avviso non le era mai stato validamente notificato. In primo grado la CTP ha accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica; in appello la CTR ha invece ritenuto regolare la notificazione sulla base della documentazione prodotta dall'Ufficio, valorizzando la busta raccomandata e la dicitura di compiuta giacenza. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto cinque motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 8 e 14 della L. n. 890/1982 e dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, perché mancava la prova della regolare notificazione dell'avviso di accertamento, non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.); con il secondo e il terzo ha sostenuto, in via consequenziale, la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo e la prescrizione del credito; con il quarto e il quinto ha lamentato vizi motivazionali della sentenza d'appello, quanto alla legittimazione del funzionario firmatario dell'appello e alla asserita non specificità dei motivi di gravame dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la prova del perfezionamento della notifica dell'atto impositivo a mezzo posta, in caso di mancata consegna per assenza del destinatario, richieda la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la C.A.D., non essendo sufficiente la mera prova della spedizione o la sola documentazione della busta con annotazioni postali. Ha quindi assorbito il secondo e il terzo motivo, mentre ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto perché formulati come censure di vizio motivazionale non più proponibili nel giudizio di legittimità nei termini prospettati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio affermato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è utilizzato per denunciare violazione di legge in cassazione, nel caso di specie rispetto alle norme sulla notificazione dell'avviso di accertamento.
art. 8 della L. n. 890 del 1982
in tema di notificazione postale di atti impositivi o processuali, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, quando il plico non sia consegnato al destinatario per assenza o rifiuto, richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).
art. 14 della L. n. 890 del 1982
richiamato dalla ricorrente quale norma violata in tema di notificazione a mezzo posta.
art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente quale disciplina applicabile alla notificazione dell'avviso di accertamento tributario.
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
richiamati come base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. n. 890/1982 che impone la prova mediante avviso di ricevimento della C.A.D.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo posta di un atto impositivo, quando il plico non sia consegnato al destinatario per assenza, rifiuto o mancanza di soggetti legittimati al ritiro, il notificante deve provare il perfezionamento del procedimento mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
- La documentazione della busta del plico con annotazioni postali di deposito o di compiuta giacenza, da sola, non equivale alla prova del recapito della C.A.D. e non è idonea a dimostrare integralmente la regolarità della notificazione.
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure formulate come vizio di motivazione secondo il previgente paradigma dell'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo", quando il motivo non sia ricondotto ai limiti attualmente consentiti dalla cassazione.
- L'accoglimento del motivo che investe la validità della notificazione dell'atto presupposto comporta l'assorbimento delle censure che presuppongono la validità di tale notificazione, come quelle su decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
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