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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03303/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato (ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.), ritenendola mera reiterazione di una precedente istanza già rigettata con ordinanza inoppugnabile. Il tema di fondo era il riconoscimento del vincolo della continuazione fra cinque pronunce di condanna (reati: art. 74 D.P.R. 309/90, estorsioni, partecipazione ad associazione mafiosa e reati in materia di armi). La ricorrente deduceva: 1) violazione del principio devolutivo perché, a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Cassazione, il giudizio doveva limitarsi al profilo devoluto (riconoscimento della continuazione) e uniformarsi alla sentenza rescindente; 2) omessa valutazione di elementi sopravvenuti (parere favorevole della Procura Generale); 3) reiterazione di motivazioni già annullate senza considerare gli elementi sopravvenuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudice del rinvio dovesse attenersi al perimetro decisionale e al principio di diritto affermato nella sentenza rescindente (art. 627 c.p.p.), senza estendere l'esame a questioni non devolute, né sindacare nullità o inammissibilità già decise dalla Cassazione. Gli altri due motivi sono stati assorbiti. È stato inoltre richiamato che eventuali vizi della sentenza di legittimità possono essere impugnati soltanto con il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata come base per l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato; disciplina la procedura relativa a tale istanza nei giudizi di esecuzione

  • art. 627, comma 3 e comma 4, cod. proc. pen.

    "non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari"

    Il giudice del rinvio è vincolato alla sentenza rescindente: deve uniformarsi al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione e limitare il proprio esame alle sole questioni devolute con l'annullamento; non può sindacare nullità o inammissibilità già rilevate o non rilevate nei precedenti giudizi

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Individua il rimedio straordinario per denunciare vizi materiali o di fatto nella sentenza di legittimità; errori della sentenza rescindente non sono sindacabili dal giudice del rinvio, ma possono essere fatti valere con questo specifico rimedio

  • Giurisprudenza della Corte Costituzionale (richiami: ord. 17/11/2000 n. 501; sent. n. 224 del 1996; ord. 9/7/2013 n. 183)

    La giurisprudenza costituzionale conferma il principio di definitività delle decisioni della Corte di cassazione e l'esigenza di evitare la perpetuazione dei giudizi; ne deriva il divieto per il giudice del rinvio di riesaminare questioni già risolte in sede di legittimità

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio deve attenersi strettamente al perimetro decisorio fissato dalla sentenza di cassazione che ha annullato: la cognizione è limitata alle questioni espressamente devolute
  • Non è consentito al giudice del rinvio riesaminare nullità o inammissibilità già decise (o non decise) dalla Corte di cassazione; eventuali errori della sentenza di legittimità vanno impugnati con il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p.
  • Se la Corte di cassazione ha affermato un principio di diritto o ha disposto il rinvio per un punto specifico, il giudice d'appello deve uniformarsi a quel principio e non può motivare in modo contraddittorio rispetto alla sentenza rescindente
  • Elementi sopravvenuti (es. pareri della Procura Generale) possono essere valutati solo nella misura in cui rientrino nel tema devoluto con l'annullamento: la loro rilevanza non autorizza l'ampliamento del thema decidendum
  • In caso di annullamento con rinvio è prassi e talora obbligo di rimettere la causa a diversa composizione giudicante, per garantire imparzialità e piena osservanza del principio di devoluzione

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