Ordinanza n. 32/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della domanda di inserimento in struttura di accoglienza ai sensi del D. Lgs. 142/2015, in quanto richiedenti protezione internazionale, n. -OMISSIS- Area IV datato -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Biella – Ufficio Territoriale del Governo comunicato a mezzo pec il 25.09.2025; nonché per ogni ulteriore statuizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto della domanda di inserimento in struttura di accoglienza ai sensi del d.lgs. 142/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti asilo)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Biella che aveva rigettato la loro domanda di inserimento in una struttura di accoglienza in quanto richiedenti protezione internazionale. Il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente i motivi di ricorso, ma evidenzia che la domanda concerne principalmente l'assistenza ai richiedenti e non la mera assegnazione di un alloggio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione, ritenendo necessaria una rivalutazione della situazione dei ricorrenti alla luce del fatto che la loro richiesta riguarda in primo luogo l'assistenza e non soltanto l'assegnazione di un alloggio. L'ordinanza non dispone l'annullamento definitivo del provvedimento, rinviando la trattazione del merito all'udienza pubblica del 2 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
d.lgs. 142/2015
Costituisce la base normativa della domanda di inserimento in struttura di accoglienza proposta dai richiedenti protezione internazionale.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare del diniego di accoglienza a richiedenti protezione internazionale, l'amministrazione deve considerare la funzione assistenziale dell'accoglienza, che non si esaurisce nella mera assegnazione di un alloggio.
- Quando la domanda di accoglienza riguarda esigenze assistenziali, il diniego deve essere preceduto da una rivalutazione concreta della situazione dei richiedenti sotto il profilo dell'assistenza necessaria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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