Cassazione Civile, Ordinanza n. 25375/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza limitatamente alla correzione dell'errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza precedente, integrando la condanna alle spese con la formula di distrazione in favore del difensore antistatario. Ha precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione. La correzione è stata disposta annotando il presente provvedimento in calce all'ordinanza oggetto di rettifica.
Esito
Favorevole al ricorrente (vittorioso)
La controversia
Dopo la pronuncia di cassazione resa in un precedente giudizio tra le parti, la parte vittoriosa ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza, perché il provvedimento aveva condannato la controparte al pagamento delle spese di lite ma non aveva disposto la distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. La controparte non si è opposta e ha depositato memoria di adesione alla correzione. La Corte affronta incidentalmente anche il tema della forma dell'istanza di correzione, osservando che il semplice deposito, senza notifica e ulteriori adempimenti, sarebbe inammissibile perché non previsto dall'art. 391-bis c.p.c.; tuttavia, nel caso concreto, il procedimento si è regolarmente instaurato per effetto della qualificazione dell'atto come ricorso, dell'iscrizione a ruolo e della comunicazione alle parti da parte della cancelleria, con pieno contraddittorio.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La Corte richiama il procedimento di correzione delle decisioni della Cassazione, escludendo che possa essere introdotto un tertium genus procedimentale diverso da quelli previsti dalla norma.
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese va disposta quando il difensore della parte vittoriosa dichiara di essere antistatario e ne faccia richiesta.
Massime di principio
- L'istanza di correzione di errore materiale di una pronuncia della Corte di cassazione deve inserirsi nei binari procedimentali previsti dalla legge; non è ammissibile un autonomo rito atipico diverso da quello contemplato dall'art. 391-bis c.p.c.
- Se, tuttavia, l'atto è stato comunque trattato come ricorso, iscritto a ruolo e comunicato alle parti dalla cancelleria, con effettiva instaurazione del contraddittorio, il vizio formale iniziale non impedisce la decisione sulla correzione.
- La mancata pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando la richiesta risulti formulata e la parte sia vittoriosa, integra errore materiale emendabile mediante correzione del dispositivo.
- Quando il contraddittorio sul procedimento di correzione è integrato e la questione è incontroversa, la Corte può limitarsi a correggere il dispositivo senza provvedere sulle spese del subprocedimento.
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