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Sentenza

Sentenza n. 1574/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1318/24 del 25/03/2025;

Giustizia amministrativa202600523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1318/2024, recante condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti e dei relativi accessori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1318/2024, notificata al Ministero il 27 luglio 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per il servizio svolto nell’anno scolastico 2021/2022 e il Ministero era stato condannato al pagamento di 877,05 euro, oltre accessori. Il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato entro il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il ricorso è stato notificato il 19 febbraio 2026. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha documentato che la somma principale era stata liquidata il 26 febbraio 2026 e ha successivamente prodotto atti relativi alla richiesta dei dati necessari per procedere al pagamento delle spese legali e degli interessi. In camera di consiglio la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che l’interesse sostanziale della ricorrente era stato soddisfatto nel corso del giudizio. Il Collegio ha precisato che tale soddisfazione non poteva ritenersi anteriore al 24 aprile 2026, data dell’atto con cui l’Amministrazione aveva richiesto gli estremi necessari per il pagamento delle spese legali e degli interessi. Poiché l’adempimento è intervenuto dopo l’avvio del giudizio di ottemperanza, il Ministero è stato condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi 189 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in applicazione degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 93, comma 1, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Retribuzione Professionale Docenti riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    La disposizione, richiamata dal giudicato, individua la misura degli accessori dovuti sulle somme riconosciute alla docente.

  • art. 22 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La disposizione richiama il regime degli accessori applicabile al credito riconosciuto dal giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    La disposizione è richiamata con riguardo al termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente all’art. 93 c.p.c., il fondamento della regolazione delle spese di lite.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione adempie al giudicato nel corso del processo e il ricorrente dichiara soddisfatto il proprio interesse sostanziale, il giudizio deve essere definito per cessata materia del contendere, con estinzione del processo.
  • Se la soddisfazione del credito riconosciuto dal giudicato interviene dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l’Amministrazione resta tenuta alla rifusione delle spese di lite, anche se l’adempimento determina la cessazione della materia del contendere.
  • La regolazione delle spese nel giudizio definito per cessata materia del contendere deve tenere conto della posteriorità dell’adempimento amministrativo rispetto all’avvio del giudizio, secondo un criterio causale di imputazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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