Sentenza n. 1574/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1318/24 del 25/03/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1318/2024, recante condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti e dei relativi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1318/2024, notificata al Ministero il 27 luglio 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per il servizio svolto nell’anno scolastico 2021/2022 e il Ministero era stato condannato al pagamento di 877,05 euro, oltre accessori. Il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato entro il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il ricorso è stato notificato il 19 febbraio 2026. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha documentato che la somma principale era stata liquidata il 26 febbraio 2026 e ha successivamente prodotto atti relativi alla richiesta dei dati necessari per procedere al pagamento delle spese legali e degli interessi. In camera di consiglio la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che l’interesse sostanziale della ricorrente era stato soddisfatto nel corso del giudizio. Il Collegio ha precisato che tale soddisfazione non poteva ritenersi anteriore al 24 aprile 2026, data dell’atto con cui l’Amministrazione aveva richiesto gli estremi necessari per il pagamento delle spese legali e degli interessi. Poiché l’adempimento è intervenuto dopo l’avvio del giudizio di ottemperanza, il Ministero è stato condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi 189 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in applicazione degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 93, comma 1, c.p.c.
Norme richiamate
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Retribuzione Professionale Docenti riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
La disposizione, richiamata dal giudicato, individua la misura degli accessori dovuti sulle somme riconosciute alla docente.
art. 22 l. 23 dicembre 1994, n. 724
La disposizione richiama il regime degli accessori applicabile al credito riconosciuto dal giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
La disposizione è richiamata con riguardo al termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente all’art. 93 c.p.c., il fondamento della regolazione delle spese di lite.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione adempie al giudicato nel corso del processo e il ricorrente dichiara soddisfatto il proprio interesse sostanziale, il giudizio deve essere definito per cessata materia del contendere, con estinzione del processo.
- Se la soddisfazione del credito riconosciuto dal giudicato interviene dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l’Amministrazione resta tenuta alla rifusione delle spese di lite, anche se l’adempimento determina la cessazione della materia del contendere.
- La regolazione delle spese nel giudizio definito per cessata materia del contendere deve tenere conto della posteriorità dell’adempimento amministrativo rispetto all’avvio del giudizio, secondo un criterio causale di imputazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →