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Sentenza

Sentenza n. 11555/2026 - Roma, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 3804/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Undicesima Civile, in data 28 febbraio 2024, nel procedimento R.G. n. 38519/2023, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'Amministrazione debitrice in data 15 marzo 2024 e 12 aprile 2024

Giustizia amministrativa202604781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 3804/2024, passata in giudicato, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza civile n. 3804/2024, con la quale il Tribunale Ordinario di Roma aveva parzialmente accolto le loro domande e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di compensi professionali, interessi e spese di lite. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 15 marzo e il 12 aprile 2024, non era stata appellata ed era quindi passata in giudicato. Essendo decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, i ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione, l'individuazione delle modalità attuative, l'eventuale sostituzione dell'Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta. Hanno inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito riferendo soltanto l'avvio della procedura di liquidazione, senza dimostrare l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che, alla data della decisione, il titolo giudiziario non era stato eseguito. Ha ordinato al Ministero della Giustizia di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza civile n. 3804/2024 mediante il pagamento delle somme ivi indicate entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Il Collegio si è riservato di nominare un commissario ad acta su successiva istanza, qualora l'inadempimento fosse proseguito. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sussistenti le condizioni ostative previste dalla norma. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, indicando le modalità e il termine dell'adempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente, nell'ambito dell'ottemperanza, la sostituzione dell'amministrazione mediante la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto la nomina è stata riservata a una successiva istanza in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di una penalità di mora, ma la relativa domanda è stata respinta per la sussistenza delle condizioni ostative previste dalla disposizione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni ha consentito la proposizione dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione e accertato che il titolo esecutivo non è stato adempiuto, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del giudicato, fissando un termine per adempiere.
  • La mera comunicazione dell'avvio della procedura interna di liquidazione non equivale all'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento, se l'amministrazione non dimostra l'effettivo adempimento del titolo.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una successiva istanza di parte quando l'amministrazione non abbia ancora adempiuto, ma il giudice abbia fissato un termine per l'esecuzione; il commissario potrà essere nominato in caso di persistente inadempimento.
  • La penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza non è automatica: la relativa domanda deve essere respinta quando ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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