Ordinanza n. 12018/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Prefetto dell'Aquila del 4.11.2025, comunicato il 10.11.2025, che dichiara inammissibile l’istanza di cittadinanza italiana Legge n. 91 del 5.2.1992, -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità dell'istanza di cittadinanza italiana per difetto del requisito reddituale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto dell'Aquila che ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, la domanda di concessione della cittadinanza italiana per difetto del requisito reddituale. L'Amministrazione si è costituita eccependo l'incompetenza territoriale del TAR Lazio. La questione decisa in via preliminare riguarda l'individuazione del TAR competente secondo i criteri dell'art. 13, comma 1, c.p.a., applicabili alla distinzione tra diniego sostanziale della cittadinanza e mera inammissibilità prefettizia dell'istanza.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Abruzzo, davanti al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha applicato i principi dell'Adunanza Plenaria secondo cui il criterio della sede dell'autorità emanante è sostituito dal criterio dell'efficacia spaziale solo quando l'atto produce effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un TAR periferico. La mera dichiarazione prefettizia di inammissibilità dell'istanza di cittadinanza, fondata sul difetto di requisiti preliminari o formali, non incide sullo status civitatis, non ha efficacia erga omnes né ultraregionale e si esaurisce sul piano procedimentale. Essa è quindi devoluta al TAR territorialmente competente in relazione alla sede dell'autorità periferica emanante, nella specie il TAR Abruzzo. Il TAR non ha esaminato la domanda cautelare, dovendo decidere previamente sulla competenza. Le spese sono state integralmente compensate, considerato che l'atto impugnato non indicava il TAR competente.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
Disciplina la domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione; nel caso concreto l'istanza è stata dichiarata inammissibile per difetto del requisito reddituale.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Stabilisce i criteri di competenza territoriale fondati, in via principale, sulla sede dell'autorità emanante e, in via integrativa o sostitutiva, sull'efficacia spaziale dell'atto.
art. 15, comma 2, c.p.a.
il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa
Impone al giudice di esaminare preliminarmente la competenza e di non decidere la domanda cautelare quando si ritenga incompetente.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente.
Consente al giudice di dichiarare l'incompetenza con ordinanza indicando il TAR competente davanti al quale il processo può essere riassunto.
art. 55, comma 13, c.p.a.
il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 4
Esclude l'adozione di misure cautelari da parte del giudice che non riconosca la propria competenza territoriale.
Adunanza Plenaria, ord. 13 luglio 2021, n. 13
Distingue tra diniego sostanziale della cittadinanza, dotato di efficacia erga omnes, e mera inammissibilità prefettizia, priva di efficacia ultraregionale e soggetta al criterio territoriale della sede dell'autorità emanante.
Massime di principio
- Nel riparto della competenza territoriale tra TAR, il criterio della sede dell'autorità che ha emanato l'atto costituisce il criterio principale; il criterio dell'efficacia spaziale opera in via speciale e sostitutiva soltanto quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nella circoscrizione di un TAR periferico.
- La dichiarazione prefettizia di inammissibilità di una domanda di cittadinanza per carenza di requisiti preliminari, formali o procedimentali non incide sullo status civitatis, non produce effetti erga omnes o ultraregionali e deve essere impugnata davanti al TAR territorialmente competente in base alla sede della prefettura emanante.
- Il diniego della cittadinanza adottato all'esito della valutazione sostanziale del merito dell'istanza si distingue dalla mera inammissibilità preliminare: solo il primo incide sulla pretesa sostanziale e sullo status del richiedente, con efficacia nazionale.
- Il giudice amministrativo deve decidere sulla competenza prima della domanda cautelare; ove si dichiari incompetente, non può adottare misure cautelari e deve indicare il giudice ritenuto competente.
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