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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38696/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari aveva definito il procedimento con sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti dell'imputato. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando che il giudice, con una sintesi ritenuta insufficiente delle risultanze investigative, avrebbe omesso di motivare adeguatamente la decisione. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso era soggetto al filtro di inammissibilità previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e poteva essere proposto solo per motivi specifici: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto, generico e centrato sulla motivazione, non rientrava tra quelli consentiti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento, emessa dopo la riforma del 2017, fosse proposta fuori dei casi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    discipline della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dal GIP nel caso concreto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso è trattato de plano quando l'impugnazione riguarda una sentenza di patteggiamento pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella del 2017.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove vi siano profili di colpa.

  • legge n. 103 del 2017

    ha introdotto la nuova disciplina limitativa del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il criterio di valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi generici o attinenti alla mera motivazione sono inammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella proposizione del gravame, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è fortemente circoscritto e non consente di sindacare in via generale la motivazione del provvedimento, ma solo i vizi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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