Cassazione Penale, Sentenza n. 30089/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendo ricorsa alcuna ipotesi di esclusione della colpa ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000, è stato altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso era volto a censurare valutazioni di merito concernenti l'apprezzamento della prova e la persuasività della decisione del giudice di merito. La Corte ha rilevato che tali censure attaccano la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, ambiti non rientranti nella cognizione della Corte di cassazione salvo che ricorrano vizi della motivazione quali la sua mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà, oppure l'ignoranza di atti probatori essenziali.
Norme richiamate
Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 07/06/2000
Richiamata per affermare che non ricorre una causa di esclusione della colpa che giustifichi l'esonero dalla sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) collegata all'inammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021)
Richiamata per ribadire che la Corte di cassazione non sostituisce la migliore ricostruzione dei fatti del giudice di merito e valuta la compatibilità della motivazione con il senso comune e i limiti di un apprezzamento plausibile.
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023 (Rezzuto)
Usata per precisare che la cognizione della Corte in tema di legittimità è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione con limiti di apprezzamento plausibile e non a proporre una diversa ricostruzione fattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna)
Richiamata per affermare l'inammissibilità delle doglianze che attaccano solo la persuasività, l'inadeguatezza o la diversa ponderazione delle prove, salvo vizi gravi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o ignoranza di atti probatori essenziali).
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può riformare valutazioni di fatto e della prova; può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, manifesta illogica o contraddittoria, o se sono stati ignorati atti probatori essenziali.
- Le impugnazioni che si limitano a contestare la persuasività o la diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili in cassazione.
- Per prospettare un ricorso ammissibile in cassazione è necessario enucleare punti di diritto o errori di motivazione evidenti (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) e indicare con chiarezza le omissioni di atti probatori rilevanti.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e, salvo ipotesi di esclusione della colpa, al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende (richiamare eventuali pronunce costituzionali che possano escludere la colpa).
- Pratica consigliata: impostare i motivi di ricorso come questioni di diritto o come evidenza di vizi formali/di motivazione ben circostanziati, documentando quali passaggi logici manchino o quali atti probatori siano stati ignorati.
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