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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11981/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo che aveva annullato l'ordinanza del GIP di Termini Imerese con la quale era stato disposto il sequestro per equivalente sui beni di Di Marco Chiara (per un importo riferito, tra le varie somme, a C 474.424,93 e, in altro capo, fino a C 6.243.434,90) nell'ambito di indagini per truffa aggravata contro la Regione/ente pubblico (artt. 81, 110, 640-bis c.p.) e per appropriazione di somme erogate per scopi di pubblico interesse (art. 316-bis c.p.). Il PM contestava la decisione del Riesame che aveva escluso la rilevanza delle norme incriminatrici applicate e aveva qualificato le erogazioni dell'ASP come corrispettivo; il PM riteneva invece che si trattasse di contributi finalizzati e che sussistessero gli estremi della truffa aggravata ai danni di ente pubblico e della confisca per equivalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero ricorrente. La Corte ha ritenuto che, ai sensi della normativa e della giurisprudenza consolidata, il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo reale (confisca facoltativa o obbligatoria) può essere proposto solo dall'ufficio requirente presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento impugnato; il PM che ha chiesto la misura in sede distinta non era legittimato. Perciò la Corte non è entrata nel merito delle questioni relative alla qualificazione delle erogazioni e alla sussistenza dei reati.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    La norma disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze di sequestro preventivo e, secondo l'interpretazione della Corte, non attribuisce al pubblico ministero che ha chiesto la misura presso un diverso ufficio la legittimazione ad impugnare l'ordinanza del riesame: legittimato è l'ufficio requirente presso l'organo che ha emesso il provvedimento impugnato

  • art. 311 c.p.p. (richiamato)

    Nel settore delle misure cautelari personali il comma 1 legittima al ricorso sia il PM presso il tribunale che ha pronunciato sia il PM che ha chiesto la misura; la Corte osserva però che tale regola non è stata estesa alle misure reali e quindi non è applicabile ai sequestri preventivi per equivalente

  • art. 640-bis c.p.

    Norma sulla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; nel caso de quo il PM sosteneva che le erogazioni all'associazione fossero contributi destinati a fini pubblici e che la loro distrazione integrasse la fattispecie, mentre il Riesame le aveva considerate corrispettivi per prestazioni. La Cassazione non ha deciso sul merito della qualificazione

  • art. 316-bis c.p.

    Norma sull'appropriazione indebita di somme erogate dallo Stato o da enti pubblici; richiamata nel quadro delle contestazioni per la destinazione al soddisfacimento di interessi privati delle somme erogate all'associazione

  • art. 322-ter c.p. (richiamato dal PM)

    Norma sul peculato d'uso/appropriazione di fondi pubblici; il PM sosteneva che, in subordine, i fatti integrassero gli estremi della fattispecie indicando la conservazione del sequestro preventivo, ma la Corte non ha esaminato la questione per motivi di inammissibilità procedurale

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo reale solo se appartiene all'ufficio requirente presso l'organo che ha emesso il provvedimento impugnato; un diverso ufficio PM non è legittimato e il ricorso sarà inammissibile
  • Se la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione, essa non entra nel merito delle questioni sostanziali: eventuali errori di qualificazione delle fattispecie penali devono essere impugnati dall'ufficio legittimato o nei gradi/processi appropriati
  • Nelle contestazioni di erogazioni pubbliche occorre distinguere tra contributi/concessioni a fondo perduto (più facilmente inquadrabili nella fattispecie di truffa aggravata per erogazioni pubbliche) e corrispettivi per prestazioni contrattuali; la qualificazione incide sulla configurabilità dei reati e sulla misura cautelare reale
  • La difesa può tempestivamente sollevare l'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione dell'impugnante; tale eccezione è spesso risolutiva prima che il merito venga trattato
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione avverso provvedimenti di sequestro reale, gli uffici della pubblica accusa devono verificare la coincidenza della propria competenza territoriale e dell'organo che ha emesso il provvedimento impugnato, o coordinarsi con l'ufficio legittimato

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