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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10177/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata dunque confermata la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato dalla recidiva e dal concorso di persone. Con l'unico motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità penale, contestando in sostanza la ricostruzione dell'identificazione effettuata dalla persona offesa e la valutazione della sua attendibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità è solo quello risultante dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento, mentre nella decisione impugnata la motivazione sull'identificazione dell'imputata da parte della persona offesa e sulla sua attendibilità era immune da vizi e quindi non sindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    richiamato come norma di aggravamento per la recidiva contestata nel reato confermato in appello

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice del furto in abitazione o con strappo, oggetto della condanna confermata

  • art. 625, n. 2), c.p.

    richiamato come aggravante del furto

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    indicato come parametro del vizio di motivazione deducibile in cassazione

  • art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.

    richiamato nel testo per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    non espressamente indicato ma desumibile dalla condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando lo sviluppo argomentativo della sentenza sia in contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nello stesso provvedimento; non è sufficiente una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • La valutazione circa l'identificazione dell'imputato da parte della persona offesa e la sua attendibilità, se sorretta da motivazione in fatto immune da manifeste illogicità, non è sindacabile in cassazione.
  • Quando il ricorso si risolve in una critica generica alla ricostruzione fattuale già valutata dai giudici di merito, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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