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Sentenza

Sentenza del 24/11/2017 n. 28063 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva rettificato in aumento l'imponibile IRPEG e ILOR degli anni 1994 e 1995, ritenendo che l'attività dell'associazione avesse natura commerciale e producesse reddito d'impresa, anziché reddito agrario. L'associazione ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, che la Commissione tributaria regionale avesse fondato la propria decisione su bolle di accompagnamento non prodotte in giudizio, che fossero state violate le garanzie difensive del processo penale, che non fosse stata adeguatamente valutata la documentazione relativa ai terreni e che l'attività dovesse essere qualificata come agricola.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il richiamo, anche per relationem, alle bolle di accompagnamento menzionate nel processo verbale di constatazione, in quanto documenti conoscibili dalla contribuente. Ha inoltre affermato che l'elemento decisivo non era la potenzialità dei terreni di produrre mangimi, ma la mancata prova di un'effettiva attività di allevamento svolta sul terreno, essendo emersi acquisti di animali destinati direttamente alla macellazione. È stata respinta anche la censura relativa all'utilizzo di elementi acquisiti senza le garanzie difensive penali, poiché il procedimento tributario è autonomo da quello penale e tali irregolarità non comportano automaticamente l'inutilizzabilità degli elementi raccolti. L'associazione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, oggi art. 32, comma 2, lett. b)

    mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno

    La qualificazione del reddito come agrario non dipende soltanto dall'estensione o dalla potenzialità produttiva dei terreni, ma richiede la prova dell'effettiva attività di allevamento collegata al fondo e del rispetto dei requisiti normativi.

  • Art. 2135 cod. civ.

    La natura agricola dell'attività deve essere valutata in concreto, considerando l'attività effettivamente svolta e il suo collegamento con il terreno, non soltanto la forma giuridica dell'ente.

  • Artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Le doglianze sulla valutazione delle prove non possono limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, soprattutto quando non individuano un effettivo vizio della decisione.

  • Art. 24 Costituzione

    Il diritto di difesa è rispettato quando gli atti richiamati nell'avviso di accertamento o nel processo verbale sono conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente; è ammissibile anche una motivazione per relationem a più livelli.

  • Art. 2700 cod. civ.

    Il processo verbale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti compiuti o constatati direttamente dal pubblico ufficiale; per le dichiarazioni di terzi o il contenuto di documenti costituisce prova valutabile secondo la specifica indicazione delle fonti e gli altri elementi acquisiti.

  • Art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Le garanzie del codice di procedura penale devono essere rispettate quando emergono indizi di reato, ma tale obbligo opera ai fini dell'applicazione della legge penale e non rende automaticamente inutilizzabili, nel procedimento tributario, gli elementi raccolti senza tali formalità.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20

    È sancita l'autonomia del procedimento tributario rispetto al procedimento penale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Per ottenere la qualificazione fiscale di un'attività di allevamento come agricola non basta dimostrare la disponibilità o l'estensione dei terreni: occorre provare un'effettiva attività di allevamento svolta sul fondo e il concreto collegamento tra animali, terreno e produzione agricola.
  • L'acquisto di animali destinati direttamente alla macellazione, senza una documentata fase di allevamento sul terreno, può costituire un indice rilevante della natura commerciale e imprenditoriale dell'attività.
  • Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante il richiamo a un processo verbale di constatazione, anche quando quest'ultimo richiama ulteriori documenti, purché tali atti siano stati consegnati, conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente.
  • Nel procedimento tributario gli elementi raccolti dalla Guardia di finanza non diventano automaticamente inutilizzabili perché sono state omesse garanzie previste dal processo penale; l'inutilizzabilità deriva solo da una specifica previsione normativa o dalla lesione di diritti fondamentali.
  • In Cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto che richiedano nuovi accertamenti; il ricorrente deve dimostrare di averle tempestivamente sollevate nei precedenti gradi di giudizio.
  • La contestazione della qualificazione agricola deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sull'assenza di allevamento effettivo, la sola prova della potenzialità produttiva dei terreni è insufficiente.

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