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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36245/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, ammesso in precedenza con inquadramento formale nell'area A, posizione economica A2, aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa per ottenere l'ammissione di un credito retributivo privilegiato relativo a differenze di paga, deducendo due distinte basi di pretesa: da un lato, l'erroneità dell'inquadramento contrattuale, sostenendo che già dall'assunzione e comunque dal sopravvenire della contrattazione integrativa dovesse essere collocato nell'area B, posizione B1; dall'altro, lo svolgimento in concreto, con abitualità e prevalenza, di mansioni superiori di autista soccorritore rispetto a quelle formalmente attribuitegli. Il Tribunale aveva rigettato integralmente l'opposizione. In cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie clausole della contrattazione collettiva applicabile al personale della Croce Rossa Italiana, delle deliberazioni regionali richiamate e degli artt. 36 Cost. e 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente applicato la disciplina collettiva e omesso di svolgere il necessario raffronto tra declaratorie contrattuali e mansioni effettivamente svolte.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte il ricorso. Ha escluso che fosse fondata la censura diretta a ottenere il riconoscimento dell'inquadramento superiore in area B sulla sola base della contrattazione collettiva, ritenendo apodittica la doglianza per il periodo anteriore alla contrattazione integrativa e ribadendo, per il periodo successivo, il principio secondo cui la disciplina integrativa della Croce Rossa non aveva determinato una trasposizione di figure tra aree, ma solo una diversa definizione dei profili professionali. Ha invece ritenuto fondato il motivo nella parte in cui contestava il mancato esame della domanda di differenze retributive per mansioni superiori, poiché il giudice di merito non aveva compiuto il necessario giudizio trifasico: individuazione della contrattazione collettiva applicabile tempo per tempo, raffronto tra declaratorie contrattuali dei livelli e verifica delle mansioni concretamente svolte in termini qualitativi, quantitativi e temporali. Il decreto del Tribunale di Roma è stato quindi cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    Norma processuale posta a base dell'opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contrattazione collettiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dare continuità a precedenti di legittimità senza ripetere integralmente la motivazione.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno del diritto a un trattamento retributivo corrispondente alle mansioni svolte.

  • art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001

    Richiamato come base del diritto alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 40 d.lgs. 165/2001

    Evocato nel contesto della verifica della validità della contrattazione integrativa e dei suoi limiti.

  • art. 22, comma 1, lett. a), c.c.n.l. enti pubblici non economici 1998-2001

    Richiamato per escludere il contrasto del contratto integrativo con i limiti della contrattazione nazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Esclusa la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata in relazione al meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • c.c.n.l. quadriennio normativo 1998-2001

    Utilizzato come parametro della classificazione del personale e delle declaratorie di area, richiamato dal c.c.n.l. 2002-2005.

  • c.c.n.l. quadriennio normativo 2002-2005

    Parametrato per il primo periodo del rapporto di lavoro, con richiamo alle declaratorie dell'assetto precedente.

  • c.c.n.l. quadriennio normativo 2006-2009

    Parametrato per il periodo successivo e letto congiuntamente alla contrattazione integrativa.

  • c.c.n.i. Croce Rossa Italiana 1998-2001

    Richiamato per definire i profili professionali e le caratteristiche delle aree A e B.

  • c.c.n.i. Croce Rossa Italiana 2006-2009

    Interpretato come fonte di specificazione dei profili professionali, non di ricollocazione del personale tra aree.

  • contratto integrativo al c.c.n.l. 2006-2009 del 18 febbraio 2009

    Considerato quale attuazione del nuovo sistema di classificazione per i profili professionali socio-sanitari.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando si controverte sul diritto a differenze retributive per mansioni superiori, il giudice deve svolgere un giudizio trifasico: individuare le mansioni in concreto espletate, individuare le declaratorie contrattuali del livello rivendicato e dell'inquadramento posseduto, e raffrontare i due dati alla luce della contrattazione collettiva applicabile tempo per tempo.
  • La contrattazione collettiva sopravvenuta può ridefinire i profili professionali senza determinare una ricollocazione automatica del personale tra diverse aree; in tal caso, il lavoratore non può pretendere il superamento della nuova disciplina solo sulla base della previgente classificazione.
  • La domanda di riconoscimento dell'inquadramento superiore e la domanda di differenze retributive per mansioni superiori sono questioni giuridicamente distinte e richiedono verifiche autonome.
  • Nel valutare lo svolgimento di mansioni superiori non basta un richiamo generico alla maggiore professionalità dell'area superiore: occorre un accertamento analitico, qualitativo, quantitativo e temporale delle attività concretamente svolte, comprensivo della valutazione di abitualità, prevalenza e contenuto delle responsabilità.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, una volta allegati dal lavoratore mansioni svolte, comparto e livello di inquadramento, il giudice deve conoscere d'ufficio la contrattazione collettiva applicabile e confrontarla con i fatti dedotti ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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