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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5383/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contesta la proroga del trattenimento presso il CPR di Restinco sostenendo che il termine di cinque giorni previsto dall'art. 35‑bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008 per la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale sia perentorio/di decadenza; la sua violazione, quindi, avrebbe reso illegittimo il prolungamento del trattenimento e avrebbe violato il diritto di difesa (art. 24 Cost.).

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il termine di cinque giorni dell'art. 35‑bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008 attiene all'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione e costituisce un termine meramente ordinatorio della procedura accelerata; la sua violazione non determina di per sé l'illegittimità del trattenimento. La legittimità del trattenimento e della sua proroga è invece regolata in via autonoma dagli artt. 6, commi 7 e 8, d.lgs. n. 142/2015: il richiedente trattenuto resta nel CPR fino alla decisione sulla richiesta di sospensione e per tutto il tempo in cui ha titolo a rimanere per effetto del ricorso, nei limiti temporali previsti (proroghe di 60 giorni e durata massima complessiva di 12 mesi). La Corte ha enunciato il principio di diritto che la mancata statuizione nel termine di cui all'art. 35‑bis, comma 4, non incide sulla legittimità della proroga del trattenimento.

Norme richiamate

  • art. 35‑bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008

    «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e d‑bis), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4‑bis, del decreto‑legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. ... Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine, di cui al periodo precedente, possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile.»

    La Corte ha interpretato questo comma come regolazione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego (cioè dell'effetto sospensivo), non come termine perentorio che incide automaticamente sulla legittimità del trattenimento; il mancato rispetto del termine non determina di per sé la decadenza del titolo del trattenimento.

  • art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. n. 142/2015

    «Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3‑bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35‑bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35‑bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.» «Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.»

    Questa norma disciplina autonomamente la legittimità e la durata del trattenimento durante la pendenza del ricorso giurisdizionale: il trattenimento può essere prorogato fino alla decisione sulla sospensione e nei limiti temporali previsti (proroghe di 60 giorni e massimo 12 mesi complessivi).

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 142/2015

    «Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda»

    Principio generale: il trattenimento non è ammesso unicamente per l'esame della domanda; tuttavia, quando ricorrono le condizioni previste dai commi successivi il trattenimento può essere giustificato e disciplinato secondo i limiti dell'art. 6.

  • Direttiva 2013/32/UE (Asylum Procedures Directive), art. 9

    La Direttiva stabilisce che la detenzione del richiedente deve essere il più breve possibile e solo fintantoché sussistono i motivi; tuttavia lascia agli Stati membri la determinazione dei termini per il controllo giudiziario, compatibilmente con i principi di effettività e tutela dei diritti fondamentali.

  • Direttiva 2008/115/CE, art. 15, par. 4

    Consente la domanda di riesame delle misure di trattenimento nel quadro del diritto dell'Unione; la Corte richiama che tale tutela è applicabile anche nel nostro ordinamento.

  • art. 14, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato come disciplina applicabile, per quanto compatibile, al trattenimento amministrativo e alle misure alternative; l'art. 6 d.lgs. 142/2015 rinvia ad esso per alcune garanzie procedurali e limiti.

  • decreto‑legge 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, comma 4‑bis

    Norma tecnica richiamata dall'art. 35‑bis per la procedura di adozione del decreto motivato di sospensione; citata come riferimento procedurale per l'adozione rapida del provvedimento.

Massime di principio

  • La mancata decisione entro i cinque giorni previsti dall'art. 35‑bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008 riguarda l'effetto sospensivo sull'esecutività del provvedimento della Commissione e non rende automaticamente illegittimo il trattenimento: la legittimità del trattenimento è regolata autonomamente dagli artt. 6, commi 7‑8, d.lgs. n. 142/2015.
  • Durante la pendenza del ricorso giurisdizionale contro il rigetto della domanda di protezione, il richiedente trattenuto può rimanere nel CPR fino alla decisione sulla richiesta di sospensione e per tutto il tempo in cui ha titolo a restare per effetto del ricorso, nei limiti di durata previsti dalla legge (proroghe di 60 giorni e massimo 12 mesi complessivi).
  • I termini della 'procedura accelerata' (art. 28‑bis ed art. 35‑bis) sono finalizzati a garantire rapidità ed efficacia del giudizio ma, se superati, non producono automaticamente la decadenza del titolo di trattenimento; è possibile il sindacato giurisdizionale in caso di inerzia colpevole o inutile decorso dei termini.
  • Se l'istanza di sospensione è respinta, decade il titolo di trattenimento fondato sull'art. 6 d.lgs. 142/2015 e il soggetto può essere espulso o trattenuto per altri motivi secondo l'art. 14 d.lgs. 286/1998; se invece la sospensione è accolta, il trattenimento può continuare nei limiti previsti.
  • Se la procedura accelerata non è stata osservata e la questione richiede accertamenti maggiori (cioè non è 'manifesta infondatezza'), il procedimento torna al rito ordinario e può applicarsi l'automatismo dell'effetto sospensivo; occorre quindi valutare caso per caso se la violazione dei termini abbia inciso sull'esito sostanziale del giudizio.
  • In presenza di ritardi non imputabili al richiedente, resta comunque possibile richiedere il riesame giudiziario della convalida/proroga del trattenimento e denunciare l'inerzia dell'amministrazione per ottenere tutela, inclusa la verifica concreta della necessità di oltrepassare i termini accelerati.

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