Cassazione Penale, Sentenza n. 23962/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per l'annullamento dell'ordinanza del 30/09/2022 del Tribunale della Libertà di Roma che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP del 14/02/2022. Oggetto: restituzione di somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca in relazione al reato di indebita compensazione (art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000) per un importo complessivo di € 1.463.718,06. La ricorrente deduceva errata determinazione del profitto confiscabile, sostenendo che € 447.359,26 dovevano essere sottratti in quanto riferiti a crediti INPS contestati e quindi non idonei a generare un profitto (duplicazione sanzionatoria), nonché violazione dell'obbligo motivazionale ex art. 125 c.p.p.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il reato di indebita compensazione si consuma con la presentazione dell'ultimo modello F24 e che il profitto si calcola con riferimento al momento della consumazione del reato; le vicende successive (contestazione INPS, accertamento, piano di rateizzazione) non incidono sulla sussistenza del profitto né giustificano la detrazione automatica della somma contestata, salvo che il pagamento o la riduzione siano intervenuti in forme idonee e riconosciute (accertamento con adesione, conciliazione, transazione, procedura di rateizzazione riconosciuta). La tesi della duplicazione sanzionatoria non è stata accolta. Condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Il reato di indebita compensazione si perfeziona con la presentazione dell'F24; il profitto corrisponde alla somma non versata al momento della presentazione, indipendentemente dalle vicende amministrative successive
art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000
Norma rilevante per la confisca per equivalente e la determinazione del profitto fiscale, interpretata con riferimento al momento della consumazione del reato
art. 321 cod. proc. pen.
Relativo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca; applicato per giustificare la misura cautelare sulle somme corrispondenti al profitto del reato
art. 125 cod. proc. pen.
Esigenza di motivazione degli atti decisori: la Corte ha ritenuto che la questione dedotta dalla ricorrente sia stata comunque affrontata e motivata, e che il vizio denunciato non sia sussistente ai fini di inammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per l'imposizione delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il profitto del reato fiscale (indebita compensazione) si determina con riferimento al momento della consumazione del reato: normalmente la presentazione dell'ultimo modello F24.
- Eventuali contestazioni amministrative successive (es. accertamento INPS) non cancellano automaticamente il profitto già conseguito al momento dell'F24; per incidere sulla confisca è necessario che l'obbligazione sia stata effettivamente soddisfatta o che esista una forma riconosciuta di definizione (rateizzazione formalmente attivata, accertamento con adesione, conciliazione, transazione fiscale).
- La riduzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca è possibile nella misura dei pagamenti effettivamente effettuati o dei ratei riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare duplicazioni sanzionatorie.
- Per impugnare con successo la quantificazione del profitto è necessario fornire elementi probatori chiari che dimostrino l'assenza dell'effetto economico (risparmio) al momento della consumazione o la sussistenza di una definizione formale che abbia eliminato/attenuato il vantaggio economico prima dell'adozione della misura cautelare.
- Nel valutare ricorsi avverso misure cautelari patrimoniali è essenziale porre attenzione alla distinzione tra fatti rilevanti ai fini della consumazione del reato e fatti successivi di natura meramente ricognitiva o amministrativa.
- La mancata o insufficiente motivazione può costituire causa di censura, ma la Corte controllerà se la questione è stata effettivamente valutata nel merito e se le argomentazioni addotte dal ricorrente sono logicamente fondate.
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