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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33758/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Secondo quanto emerge dalla sentenza, durante un controllo l'imputato aveva fornito false generalità ai carabinieri ed era stato trovato in possesso di un passaporto falso; gli erano stati contestati i reati previsti dagli artt. 497-bis, comma 2, e 495 c.p. Il primo motivo denunciava l'erronea applicazione della legge penale, nonché vizi di illogicità e incoerenza della motivazione rispetto agli atti processuali, contestando la ricostruzione probatoria della responsabilità. La Corte ha ritenuto tali doglianze generiche, indeterminate e aspecifiche, dirette a ottenere una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità e non accompagnate dall'allegazione di specifici travisamenti. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava carenze o illogicità macroscopiche né inesatta applicazione della legge penale. Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche tale censura è stata ritenuta aspecifica, perché non si confrontava effettivamente con la motivazione del diniego, fondata sull'insussistenza di particolari elementi di meritevolezza, e manifestamente infondata, poiché il giudice di merito non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico e non consentito il motivo relativo alla responsabilità, perché volto a sollecitare una nuova valutazione delle prove senza indicare specifici travisamenti e a fronte di una motivazione non manifestamente illogica o carente. Ha ritenuto aspecifico e manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, osservando che il diniego era adeguatamente motivato e che il giudice di merito non deve necessariamente valutare ogni singolo elemento dedotto. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis, comma 2, c.p.

    La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice relativa al possesso di un passaporto falso.

  • art. 495 c.p.

    La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice relativa alla falsa dichiarazione di generalità ai carabinieri.

  • art. 606 c.p.p.

    La sentenza applica i limiti del giudizio di legittimità, escludendo la possibilità di ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti di prova in assenza di specifici travisamenti o di vizi motivazionali macroscopici.

  • art. 133 c.p.

    La sentenza richiama il tema della valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, precisando che il giudice può fondare il diniego sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • art. 62-bis c.p.

    La disposizione è implicata dal motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche; il diniego è ritenuto legittimo quando sorretto da motivazione congrua sull'assenza di particolari elementi di meritevolezza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione diretta o una diversa rilettura delle fonti di prova; le censure devono individuare specifici travisamenti o vizi motivazionali manifesti e decisivi.
  • È inammissibile il motivo di ricorso formulato in termini generici, indeterminati o aspecifici, privo di un effettivo confronto critico con la motivazione della decisione impugnata.
  • La motivazione sulla responsabilità penale non è censurabile in cassazione quando, pur potendo essere contestata sul piano della ricostruzione probatoria, non presenta carenze o illogicità di macroscopica evidenza e non applica inesattamente la legge penale.
  • Nel negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti; è sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • Il giudizio di merito sulla concessione o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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