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Sentenza

Sentenza n. 173/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, n. 30/2025, emessa il 20.01.2025, nel giudizio portante il n. rg. 696/2024, notificata in forma esecutiva il 21.01.2025, nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c., al domicilio reale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, passata in giudicato, come da certificazione del funzionario addetto del 31.07.2025.

Giustizia amministrativa202501645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, n. 30/2025, relativa all’attribuzione della Carta del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 30/2025, passata in giudicato e regolarmente notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’erogazione di buoni elettronici per complessivi € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto adempimento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso poiché la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata e conteneva una condanna pecuniaria rimasta ineseguita. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l’importo complessivo di € 2.500,00, con interessi legali o rivalutazione determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni e includendo nel mandato anche il pagamento della penalità maturata. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre i sessanta giorni assegnati al Ministero. La penalità è stata ritenuta non manifestamente iniqua, considerato il protrarsi ingiustificato dell’inadempimento, la semplicità degli adempimenti richiesti e l’assenza di ragioni ostative dedotte dall’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 550,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, anche quando la condanna riguarda prestazioni di natura pecuniaria, purché la misura non risulti manifestamente iniqua e non sussistano altre ragioni ostative.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha modificato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., estendendo l’applicabilità della penalità di mora anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È il parametro per determinare interessi legali o rivalutazione sulle somme riconosciute alla docente, dalla maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è eseguibile anche una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione una prestazione patrimoniale o l’attribuzione di un beneficio amministrativo, purché siano comprovati il giudicato, la regolare notificazione e l’inadempimento dell’amministrazione.
  • Quando l’amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non dimostra l’avvenuto adempimento né deduce fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione risultante dal giudicato, il giudice può ordinare direttamente l’esecuzione della prestazione dovuta e fissare un termine perentorio per l’adempimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inadempimento di condanne aventi ad oggetto somme di denaro, salvo che risulti manifestamente iniqua o siano dedotte e provate altre ragioni ostative.
  • La penalità di mora può essere fatta decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo, ma deve cessare quando, decorso il termine assegnato all’amministrazione, diventa operativo il rimedio sostitutivo del commissario ad acta, altrimenti la sua prosecuzione potrebbe risultare iniqua.
  • In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, definendone mandato, termine di intervento e obbligo di relazione sugli adempimenti compiuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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