Cassazione Civile, Ordinanza n. 33959/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un privato aveva convenuto in giudizio un Comune e una Regione chiedendo che lui e un familiare fossero dichiarati proprietari esclusivi di alcuni appezzamenti di terreno, sulla base dei titoli di acquisto e, comunque, per usucapione. La controversia nasceva dalla contestazione, da parte degli enti, della proprietà privata e dall'affermazione della demanialità civica dei fondi, già oggetto di verifica tecnica regionale e di ordinanza di approvazione degli usi civici. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Commissario per la liquidazione degli usi civici. In appello il privato deduceva plurime censure processuali e sostanziali, sostenendo in particolare: la nullità del procedimento amministrativo di verifica demaniale per difetto di notificazione al dante causa; la conseguente inopponibilità dell'accertamento; l'erronea qualificazione del petitum, che sarebbe stato diretto soltanto a ottenere la ricognizione della proprietà privata e non l'accertamento della demanialità; l'omessa considerazione che parte dei terreni sarebbe stata acquistata dal demanio statale e quindi sottratta al regime di uso civico; infine la nullità della sentenza di primo grado per vizi del rito e omesso deposito del verbale d'udienza. Il ricorso per cassazione riproponeva tre motivi: giurisdizione del giudice ordinario per nullità dell'iter amministrativo; rilievo dell'acquisto di parte dei terreni da parte del demanio statale; nullità della sentenza di primo grado per violazioni processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la controversia richiedesse, in via principale e non meramente incidentale, l'accertamento della natura civica o meno dei terreni, cioè della qualitas soli, e che quindi la giurisdizione appartenesse al Commissario per la liquidazione degli usi civici. Ha affermato che anche le doglianze relative ai vizi del procedimento amministrativo di verifica demaniale non spostavano la giurisdizione, poiché restava comunque centrale la verifica dell'esistenza ed estensione dei diritti di uso civico. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità perché non incideva sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assorbimento di ogni altro profilo una volta negata la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Comune controricorrente; nessuna statuizione sulle spese per la Regione, rimasta intimata per difetto di rituale deposito telematico del controricorso.
Norme richiamate
art. 29 L. 16 giugno 1927, n. 1766
attribuisce alla giurisdizione del Commissario l'accertamento dei diritti civici e di ogni altra questione che implichi la verifica della natura, esistenza ed estensione degli usi civici e della qualitas soli
art. 1 L. 16 giugno 1927, n. 1766
richiamato per delimitare l'ambito dei diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione
art. 32 L. 16 giugno 1927, n. 1766
indicato quale mezzo di impugnazione delle decisioni del Commissario, mediante reclamo alla Corte d'appello di Roma, sezione speciale usi civici
art. 9 L. 16 giugno 1927, n. 1766
richiamato quale disciplina della legittimazione delle occupazioni nelle ipotesi previste dalla norma
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità del procedimento amministrativo di verifica demaniale
art. 15 R.D. 28 febbraio 1928, n. 332
richiamato dalla parte ricorrente in tema di notificazione dell'avviso di deposito della verifica degli atti demaniali
art. 281-sexies c.p.c.
invocato quale parametro di nullità della sentenza di primo grado per il mancato deposito del verbale d'udienza
art. 156 c.p.c.
richiamato in relazione ai vizi di nullità processuale
art. 159 c.p.c.
richiamato in relazione ai vizi di nullità processuale
art. 35 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione al verbale dell'udienza e alla formazione della sentenza
art. 101 c.p.c.
invocato per lamentare violazione del contraddittorio
art. 112 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia e extrapetizione/omessa considerazione di questioni dedotte
art. 354 c.p.c.
citato dalla Corte d'appello per affermare che, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione, non sarebbe stata possibile una decisione di merito
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
interpretato nel senso che il deposito degli atti processuali deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, salvo specifico ordine del giudice per ragioni particolari
art. 370 c.p.c.
richiamato per la possibilità di reiterare il deposito nel termine decadenziale nella forma prevista
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste quando la controversia richiede, come antecedente logico necessario e con efficacia di giudicato, l'accertamento dell'esistenza, dell'estensione o della natura demaniale civica del terreno, cioè della sua qualitas soli.
- Se la questione relativa agli usi civici non è meramente incidentale ma deve essere decisa in via principale, la controversia esula dalla giurisdizione del giudice ordinario anche quando la domanda sia formulata come azione di accertamento della proprietà o di usucapione.
- La contestazione di vizi del procedimento amministrativo di verifica o accertamento degli usi civici non radica la giurisdizione del giudice ordinario quando, per definire la lite, occorra comunque accertare in via principale la natura civica del fondo.
- L'accertamento incidentale della qualità del suolo, privo di efficacia di giudicato, resta invece devoluto al giudice ordinario; ma tale regola non opera quando l'accertamento della demanialità civica costituisce il tema centrale della decisione.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato la decisione sull'assorbimento degli altri profili per difetto di giurisdizione.
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