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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-682/22

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 novembre 2023. — LM contro Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravni sud u Zagrebu. — Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1085/2006 - Assistenza concessa nell’ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA) - Regolamento (CE) n. 718/2007 - Articolo 7, paragrafi 1 e 3 - Conclusione di un accordo quadro tra la Commissione europea e il paese beneficiario interessato - Regole di cooperazione relative all’assistenza finanziaria dell’Unione europea a tale paese beneficiario - Tasse ed oneri fiscali - Accordo quadro IPA Albania-CE - Contratto finanziato dall’Unione - Esperto non avente la qualità né di funzionario né di agente dell’Unione - Articolo 26, paragrafo 2, lettera c) - Esenzione dall’imposta in Albania - Residenza fiscale in Croazia - Imposta sul reddito in Croazia. — Causa C-682/22

Giurisprudenza europea62022CJ0682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata fiscale dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo quadro IPA concluso con l’Albania. La disposizione riguarda solo l’esenzione dall’imposta in Albania dei soggetti provenienti dagli Stati membri che eseguono contratti finanziati dall’Unione, non anche l’imposizione nello Stato membro di residenza. Di conseguenza, la Croazia può tassare i compensi percepiti da una propria residente fiscale per una missione svolta in Albania in un progetto IPA.

Tassazione nello Stato membro di residenza dei compensi percepiti da un esperto impiegato in Albania nell’ambito di un progetto IPA finanziato dall’Unione.

La questione giuridica

Se l’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo quadro IPA Albania-CE debba essere interpretato nel senso che impedisce a uno Stato membro di assoggettare a imposta sul reddito i compensi percepiti da un proprio residente fiscale, non avente la qualità di funzionario o agente dell’Unione, per l’attività svolta in Albania nell’ambito di un progetto finanziato dall’Unione.

Principio di diritto

L’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo quadro IPA Albania-CE esenta dall’imposta dovuta in Albania i redditi percepiti da persone provenienti da Stati membri che eseguono contratti finanziati dall’Unione, ma non limita la potestà impositiva dello Stato membro di residenza fiscale di tali persone; pertanto, uno Stato membro può tassare, secondo il proprio diritto interno, i compensi percepiti da un suo residente fiscale per una missione svolta in Albania nell’ambito dell’IPA, purché la persona non sia funzionario o agente dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1085/2006
  • Regolamento (CE) n. 718/2007
  • Accordo quadro del 18 ottobre 2007 tra il governo della Repubblica d’Albania e la Commissione delle Comunità europee, articolo 26, paragrafo 2, lettera c)
  • Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea

Tassazione dei compensi percepiti da un esperto impiegato in Albania nell’ambito di un progetto IPA finanziato dall’Unione

Si tratta di un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE proposto dal Tribunale amministrativo di Zagabria in una controversia fiscale tra una cittadina croata e il Ministero delle Finanze croato. La Corte è chiamata a chiarire se l’accordo quadro IPA con l’Albania osti alla tassazione, in Croazia, delle remunerazioni percepite da un esperto incaricato in Albania nell’ambito di un progetto finanziato dall’Unione.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente nel procedimento principale aveva stipulato un contratto con l’IRZ per svolgere, per almeno 220 giorni nel 2016, una missione nel progetto Euralius IV, finanziato dall’Unione nell’ambito del programma nazionale IPA 2013. Durante il periodo interessato essa lavorava a Tirana, dove aveva anche un permesso di lavoro, un documento d’identità, un contratto di locazione e una copertura sanitaria, ma era proprietaria di un immobile in Croazia ed era considerata residente fiscale croata.

L’amministrazione tributaria croata aveva assoggettato integralmente a imposta sul reddito gli importi versati dall’IRZ. La contribuente aveva contestato l’atto sostenendo che l’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo quadro escludesse tale imposizione, mentre il Ministero delle Finanze aveva ritenuto che la norma riguardasse solo l’Albania e non la Croazia.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • il regolamento (CE) n. 1085/2006, che istituisce lo strumento di assistenza preadesione (IPA), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1;
  • il regolamento (CE) n. 718/2007, in particolare l’articolo 7, paragrafi 1 e 3, lettera k), che impone la conclusione di un accordo quadro e disciplina, tra l’altro, le norme sulle tasse e gli oneri fiscali;
  • l’accordo quadro del 18 ottobre 2007 tra il governo albanese e la Commissione, soprattutto l’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), che prevede l’imponibilità in Albania dei redditi derivanti da accordi con le Comunità europee ma esenta da tali imposte in Albania le persone fisiche e giuridiche provenienti da Stati membri o altri Stati ammissibili IPA che eseguono contratti finanziati con fondi comunitari.

Il giudice del rinvio aveva escluso la pertinenza del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità, poiché la ricorrente non era né funzionario né agente dell’Unione.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se l’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), debba essere interpretato nel senso che impedisce alla Croazia di tassare, ai fini dell’imposta sul reddito, i compensi corrisposti nel 2016 a una propria cittadina e residente fiscale, in quanto esperta a lungo termine impiegata in Albania nell’ambito di un progetto IPA finanziato dall’Unione.

Ragionamento della Corte

La Corte interpreta la disposizione seguendo il tenore letterale, il contesto e la finalità.

Sotto il profilo letterale, osserva che la prima frase dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), stabilisce che i redditi derivanti da un accordo con le Comunità europee sono imponibili in Albania secondo il diritto fiscale nazionale, mentre la seconda frase esenta da tali imposte in Albania le persone provenienti da Stati membri che eseguono contratti finanziati dall’Unione. Ne deriva che l’esenzione è riferita esclusivamente all’imposta dovuta in Albania, non a eventuali imposte dovute in uno Stato membro di residenza.

La Corte sottolinea poi che l’accordo quadro non mira a limitare la competenza degli Stati membri in materia di fiscalità diretta, materia che resta di competenza nazionale salvo armonizzazione UE. La disposizione in esame definisce soltanto la portata della potestà tributaria dell’Albania nei confronti delle persone che operano sul suo territorio nell’ambito di progetti IPA.

Quanto alla finalità, la Corte rileva che l’esenzione serve a evitare che i residenti fiscali degli Stati membri subiscano una doppia imposizione in Albania e a garantire la loro indipendenza rispetto alle autorità del paese beneficiario. L’esenzione nello Stato membro di residenza non contribuirebbe a questo obiettivo.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo quadro non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta a imposta sul reddito gli importi percepiti da un residente fiscale di tale Stato, non funzionario né agente dell’Unione, per una missione svolta in Albania nell’ambito di un progetto finanziato a titolo dell’IPA.

Principi affermati

La pronuncia chiarisce che:

  • l’esenzione prevista dall’accordo quadro IPA Albania-CE opera solo sul piano della fiscalità albanese;
  • la disposizione non crea un’esenzione generale o una riserva di imposizione a favore dello Stato membro di residenza del prestatore;
  • gli Stati membri conservano la competenza a tassare i propri residenti fiscali sui redditi prodotti all’estero, salvo diversa disciplina UE espressa.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttastrumento di assistenza preadesionetassazione dei redditi da lavorocooperazione con paesi terziresidenti fiscali

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