Sentenza n. 4890/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 109 del 4.6.2025, pubblicata in data 6.6.2025, con la quale è stata indetta la sessione di esami di stato per l’anno 2025 per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico e agrotecnico laureato, nella parte in cui consente ai diplomati periti agrari di accedere all’esame di abilitazione alla professione di agrotecnico e conseguentemente all’iscrizione al relativo Albo Professionale; - ove occorrer possa, del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 132 dell’8.7.2025, di integrazione dell’elenco di cui alla Tabella A allegata all’O.M. 109/2025 degli Istituti professionali statali disponibili per lo svolgimento delle prove di esame; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente agli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 109/2025, nella parte in cui ammette i diplomati periti agrari all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di agrotecnico, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ordine professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'ammissione dei diplomati periti agrari all'esame di abilitazione per agrotecnico, sostenendo che l'equipollenza tra diploma di perito agrario e diploma di agrotecnico non potesse più fondarsi sull'art. 15, comma 8, d.P.R. 323/1998, abrogato dall'art. 26, commi 4 e 7, d.lgs. 62/2017. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 754/1969, dell'art. 26 d.lgs. 62/2017, delle leggi professionali n. 434/1968 e n. 251/1986, del principio di professionalità specifica, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto dei presupposti e di istruttoria, travisamento, sviamento e disparità di trattamento. Secondo il ricorrente, i due percorsi formativi e le relative professioni sarebbero distinti e l'ammissione reciproca agli esami non potrebbe essere desunta dalla coincidenza di alcune classi di laurea. È stata inoltre dedotta l'incoerenza del Ministero, poiché l'ordinanza n. 111/2025, relativa all'esame per perito agrario, non avrebbe previsto l'accesso dei diplomati agrotecnici. Il Ministero e il Collegio degli Agrotecnici hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, nonché la tardività, rilevando che previsioni analoghe erano contenute nelle ordinanze dal 2019 al 2024, e hanno sostenuto nel merito la perdurante efficacia dell'equipollenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni preliminari perché infondato nel merito. Ha ritenuto che l'erroneo richiamo, nell'ordinanza n. 109/2025, all'art. 15, comma 8, d.P.R. 323/1998, non incida sulla legittimità dell'atto, poiché il principio di equipollenza trova autonomo e tuttora vigente fondamento nell'art. 3 l. 754/1969. Tale disposizione enuncia in via generale l'equipollenza tra il diploma di maturità professionale e quello degli istituti tecnici di analogo indirizzo; il riferimento all'accesso alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e ai corsi universitari individua effetti applicativi esemplificativi, non limitativi. Le successive disposizioni abrogate avevano natura ricognitiva o confermativa e non avevano istituito il principio. Il TAR ha valorizzato anche la convergenza dei percorsi universitari che consentono l'accesso a entrambi gli esami, nonché il parere del Consiglio di Stato n. 4335/2012 e le sentenze del Consiglio di Stato n. 172/2016 e n. 5550/2017. L'ammissione al diverso esame abilitante non determina equiparazione delle professioni, automatica trasmigrazione tra albi o invasione delle competenze riservate: titolo di studio, accesso all'esame, abilitazione ed esercizio professionale restano piani distinti. Il rischio di depauperamento dell'albo dei periti agrari è stato ritenuto eventuale e dipendente dalle scelte individuali e dalla dinamica concorrenziale tra professioni. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata ammissione dei diplomati agrotecnici all'esame per perito agrario: tale scelta risultava collegata alle interlocuzioni con la categoria dei periti agrari e, comunque, avrebbe dovuto essere contestata impugnando l'ordinanza n. 111/2025. È stata respinta la richiesta del controinteressato di condanna ex art. 26, comma 1, c.p.a. e art. 96, comma 3, c.p.c., non essendo emersi mala fede, colpa grave o abuso del processo. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori per ciascuna delle due parti resistenti.
Norme richiamate
art. 3 l. 754/1969
Al termine dei corsi ... gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle Pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea Universitari
La disposizione stabilisce un'equipollenza generale tra diplomi di analogo indirizzo; il riferimento al pubblico impiego e ai corsi universitari indica ambiti applicativi esemplificativi e non limita l'equipollenza a tali soli fini.
art. 15, comma 8, d.P.R. 323/1998
Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo
La norma è stata abrogata e non costituisce il fondamento attuale dell'equipollenza, che permane in forza dell'art. 3 l. 754/1969.
art. 26, commi 4 e 7, d.lgs. 62/2017
Ha abrogato, dal 1° settembre 2018, l'art. 15, comma 8, d.P.R. 323/1998 e l'art. 197, comma 3, d.lgs. 297/1994, senza incidere sulla perdurante efficacia dell'art. 3 l. 754/1969.
art. 197, comma 3, d.lgs. 297/1994
Disposizione abrogata, avente funzione ricognitiva o confermativa del principio di equipollenza già previsto dall'art. 3 l. 754/1969.
art. 55 d.P.R. 328/2001
Richiamato nel parere del Consiglio di Stato quale ulteriore disposizione confermativa dell'equiparazione dei titoli.
l. 434/1968
Disciplina la professione e l'ordinamento dei periti agrari, che restano distinti dall'ordinamento degli agrotecnici.
l. 251/1986
Disciplina la professione e l'ordinamento degli agrotecnici; il superamento del relativo esame abilita esclusivamente all'esercizio di tale professione e all'iscrizione nel relativo albo.
art. 26, comma 1, c.p.a.
La condanna a una somma equitativamente determinata per motivi manifestamente infondati richiede, oltre alla soccombenza, mala fede o colpa grave nella condotta processuale complessiva.
art. 26, comma 2, c.p.a.
Non applicabile in assenza di una condotta processuale con grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Non applicabile in mancanza dei presupposti di abuso o mala fede processuale.
Massime di principio
- L'equipollenza tra il diploma di maturità professionale e il diploma rilasciato dagli istituti tecnici di analogo indirizzo, prevista dall'art. 3 l. 754/1969, ha portata generale; il riferimento all'accesso al pubblico impiego e ai corsi universitari individua specifici effetti applicativi e non esaurisce l'ambito operativo della regola.
- L'abrogazione di disposizioni successive aventi natura ricognitiva o confermativa non elimina un principio di equipollenza autonomamente stabilito dalla disposizione primaria originaria ancora vigente.
- L'equipollenza del titolo di studio ai fini dell'accesso a un esame abilitante non comporta equiparazione delle professioni, automatica iscrizione o trasmigrazione tra albi, né fungibilità assoluta delle competenze professionali: restano distinti l'esame di Stato, l'abilitazione, l'albo e il perimetro dell'attività professionale.
- Il rischio prospettato da un ordine professionale di perdita o depauperamento degli iscritti, derivante dalla possibilità di accesso a un diverso albo, è meramente eventuale e non dimostra un interesse legittimo attuale quando dipende dalle libere scelte professionali degli interessati e dalla dinamica concorrenziale tra professioni.
- La disparità di trattamento tra ordinanze relative a distinti esami abilitanti deve essere contestata impugnando l'atto che introduce il trattamento ritenuto lesivo; non può essere fatta valere contro l'ordinanza relativa a un diverso esame.
- La condanna ex art. 26, comma 1, c.p.a. a una somma equitativamente determinata per motivi manifestamente infondati richiede mala fede o colpa grave riferite alla condotta processuale nel suo complesso, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →