Cassazione Penale, Sentenza n. 28356/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: 1) Violazione di legge e errata applicazione delle OCDPC nn. 388, 389, 394 (e nn. richiamate) e delle norme del Codice della Protezione Civile (art. 5 Legge 225/1992, art. 25 D.lgs. n.1/2018), nonché del reato ex art. 479 c.p.: il ricorrente sosteneva che la struttura realizzata (sede provvisoria Pro Loco e info point) rientrasse nelle deroghe emergenziali perché destinata a garantire la continuità di servizi pubblici e fosse intrinsecamente "temporanea", perciò legittimata senza titoli edilizi/paesaggistici; contestava altresì la sussistenza del dolo per la falsità dell'ordinanza sindacale. 2) Vizi di motivazione della sentenza di appello: si contestava che i giudici avessero errato nell'escludere una collaborazione preesistente e funzionale tra Comune e Pro Loco e nell'imporre un concetto di "continuità" e di "temporaneità" troppo rigoroso rispetto all'ordinaria nozione emergenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello che: a) ha escluso l'esistenza, prima del sisma, di un servizio pubblico comunale svolto dalla Pro Loco tale da giustificare la continuità da tutelare; b) ha escluso il carattere oggettivamente "temporaneo" del manufatto in base alle sue caratteristiche costruttive (strutture in acciaio, coperture in legno, platea di fondazione) e alla mancanza dei presupposti oggettivi richiesti dalle OCDPC per le deroghe urbanistico-paesaggistiche. Per questi motivi la Cassazione ha ritenuto infondate le censure e ha confermato, nella sostanza, la decisione di merito (confermando l'assetto sanzionatorio e le statuizioni come rideterminate dalla Corte territoriale), condannando il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 479 c.p.
Norma sulla falsità ideologica in atti pubblici; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza sindacale contenesse attestazioni non rispondenti al vero e che, date le circostanze fattuali accertate, la condotta integrasse il reato contestato
art. 5 Legge 225/1992 (ora art. 25 Codice Protezione Civile D.lgs. n.1/2018)
"le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate"
Le ordinanze di protezione civile che deroghino alle norme vigenti richiedono motivazione e specificazione delle disposizioni derogate; la deroga non è automatica per ogni atto emergenziale
Ordinanza del Capo Dip. Protezione Civile n. 388/2016
l'art. 5 elenca le attività in deroga e non include esplicitamente il D.P.R. n. 380/2001 e il d.lgs. n. 42/2004
L'elenco delle norme derogabili è tassativo; la mancanza di riferimento esplicito a talune norme non può essere supplita da richiamo generico
Ordinanza n. 389/2016
"gli interventi ... dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti"
Consente variante e deroghe limitate (in particolare alla tutela paesaggistica d.lgs. 42/2004) solo per interventi indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e a condizioni specifiche
Ordinanza n. 394/2016
"Strutture temporanee ad usi pubblici" e art. 3 comma 5 consente deroga ai titoli II e III del DPR 380/2001 nella misura strettamente necessaria per gli artt. 1-4
La deroga ai titoli del DPR 380/2001 è possibile solo per specifiche tipologie di strutture temporanee a servizio della continuità di preesistenti servizi pubblici; l'ambito derogatorio è circoscritto e subordinato a requisiti oggettivi
D.P.R. n. 380/2001 e D.lgs. n. 42/2004
Normativa edilizia e tutela beni culturali/paesaggistici cui si riferiscono le deroghe: la Corte ha rilevato che le deroghe emergenziali non abolivano in via generale l'obbligo di titoli quando non ricorrevano i presupposti oggettivi
D.L. n.189/2016, Regolamento UE 661/2014, L.R. Umbria 8/2018 art.30
Norme richiamate dalla difesa a sostegno della tesi di deroga/temporaneità; la Corte le ha considerate insufficienti a dimostrare i presupposti oggettivi richiesti dalle OCDPC e dalla disciplina emergenziale
Massime di principio
- Per far valere la deroga emergenziale occorre provare oggettivamente che l'intervento rientra tra quelli espressamente previsti dalle OCDPC (indifferibile, urgente, di pubblica utilità) e che serve a garantire la continuità di servizi pubblici preesistenti; non basta un rapporto informale o un "dialogo" tra ente e privato
- Il requisito della "temporaneità" va valutato oggettivamente in base alle caratteristiche strutturali e funzionali del manufatto (precarietà, smontabilità, assenza di fondazioni permanenti): strutture con platea di fondazione o elementi costruttivi stabili possono precludere l'accesso alle deroghe
- Le ordinanze di protezione civile derogano in misura limitata e tassativa; l'assenza nell'elenco delle norme derogabili o la mancanza di motivazione specifica può impedire l'applicazione della deroga
- In procedimenti per falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.), rilevano sia gli elementi oggettivi (falsa attestazione) sia il profilo soggettivo (consapevolezza della falsità); una situazione fattuale incerta o ragionevole può incidere sulla qualificazione del dolo
- Per evitare contestazioni è consigliabile documentare formalmente le convenzioni/accordi tra ente pubblico e soggetti privati (es. Pro Loco) e assicurare che la natura temporanea dell'intervento sia oggettivamente dimostrabile (progetti con caratteristiche smontabili, ordini di rimozione al termine dell'emergenza, individuazione aree con prescrizioni)
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