Cassazione Penale, Sentenza n. 13039/2024 del 28/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto lamentava che in data 7/03/2022 personale di polizia penitenziaria era entrato nella sua cella in sua assenza e aveva controllato il numero dei compact disk in suo possesso senza la sua presenza. Con ricorso (per il tramite del difensore) deduceva inoltre che il magistrato aveva deciso senza fissare udienza (violazione di legge) e sosteneva che il controllo del numero dei compact disk dovesse sempre avvenire alla presenza del detenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il reclamo riguarda una materia che non attiene a diritti soggettivi tutelabili giurisdizionalmente e, pertanto, rientra nel reclamo generico ex art. 35 ord. pen., la cui decisione non è impugnabile. Si è ritenuto che il controllo del numero dei compact disk rientri nei poteri dell'Amministrazione penitenziaria e che l'assenza del detenuto al controllo riguardi la modalità di esercizio del potere, non un diritto soggettivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 35 ord. pen.
art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen.
Disciplina il reclamo generico del detenuto al magistrato di sorveglianza: attiva una procedura che si esaurisce con la risposta del magistrato e le decisioni su tali reclami non sono impugnabili se non emergono diritti soggettivi lesi.
art. 35-bis ord. pen.
Regola il reclamo giurisdizionale del detenuto: deve riguardare una situazione di diritto soggettivo e si conclude con un provvedimento impugnabile con i rimedi indicati nello stesso articolo; il reclamo deve quindi contenere la deduzione di un diritto soggettivo leso per essere qualificato come giurisdizionale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la modalità di enunciazione del motivo nel ricorso in cassazione, consentendo la sintetica esposizione del motivo in sede di impugnazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di disporre il versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di decisione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- I reclami al magistrato di sorveglianza che riguardano solo le modalità di esercizio dei poteri dell'amministrazione (es. verifica del numero di oggetti in disponibilità) non configurano di per sé un "diritto soggettivo" e vanno qualificati come reclami generici ex art. 35 ord. pen.; le decisioni su tali reclami non sono impugnabili in cassazione.
- Perché un reclamo sia considerato giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis deve essere espressa e chiara la deduzione di una situazione di diritto soggettivo effettivamente leso e la correlazione tra tale diritto e la condotta dell'Amministrazione penitenziaria.
- Il magistrato di sorveglianza ha l'onere di qualificare preliminarmente il reclamo (generico o giurisdizionale); la mancata qualificazione come giurisdizionale impedisce la successiva impugnabilità del provvedimento adottato sul reclamo.
- La mera contestazione della mancata presenza del detenuto durante controlli amministrativi (conteggio di CD, libri, ecc.) di norma non basta a qualificare la lesione di un diritto fondamentale: occorre indicare quale diritto sostanziale sarebbe stato violato per ottenere tutela giurisdizionale.
- In situazioni analoghe, chi intende ottenere tutela giurisdizionale deve formulare il reclamo valorizzando la concreta lesione di un diritto soggettivo (es. libertà personale, riservatezza, integrità fisica o altri diritti fondamentali) e collegarla direttamente alla condotta dell'Amministrazione penitenziaria.
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