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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 2511 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

REGISTRO - Conferimento ramo d'azienda - Riqualificazione - Cessione azienda - Avviso di rettifica e liquidazione - Termine di decadenza - Decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato stabilito che il termine di decadenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. 131/1986 decorre dalla data di registrazione del contratto. La registrazione costituisce infatti un fatto oggettivo e verificabile, mentre la notifica dell'avviso di riqualificazione dipende da un'attività discrezionale dell'Agenzia delle Entrate e non può spostare in avanti il dies a quo del termine decadenziale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza del termine di decadenza entro il quale l'Ufficio può richiedere la maggiore imposta quando, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, riqualifica un atto formalmente qualificato come conferimento di ramo d'azienda come cessione d'azienda. Il punto controverso è se il termine decorra dalla registrazione del contratto oppure dalla successiva notifica dell'avviso di riqualificazione.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    riqualificazione dell'atto

    Consente all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'atto in base alla sua sostanza giuridica ed economica, riqualificando il conferimento di ramo d'azienda come cessione d'azienda quando ne ricorrano i presupposti.

  • Art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il termine entro il quale l'Ufficio può richiedere l'imposta decorre dalla registrazione dell'atto, quale momento oggettivamente determinabile, e non dalla data successiva dell'avviso di riqualificazione.

Massime di principio

  • Quando la riqualificazione fiscale riguarda un atto soggetto a registrazione, il termine di decadenza tende a decorrere dalla registrazione dell'atto originario, se la legge collega il termine a un fatto oggettivo.
  • L'Amministrazione non può prorogare o posticipare il termine decadenziale facendo dipendere la decorrenza dalla propria successiva attività di accertamento o riqualificazione.
  • La riqualificazione giuridica dell'operazione non modifica, di regola, il momento iniziale da cui decorrono i termini per l'esercizio del potere impositivo.
  • In casi analoghi occorre verificare la data di registrazione dell'atto, il termine previsto dalla norma applicabile e la data di notifica dell'avviso, poiché un avviso notificato oltre il termine può essere decadenziale e quindi illegittimo.

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