Cassazione Penale, Sentenza n. 17118/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova dell'11/07/2020 che aveva accolto l'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativa a un procedimento di sorveglianza. Il Ministero deduceva la violazione di legge rilevando la manifesta infondatezza dell'istanza sottesa (domanda rivolta al Magistrato di sorveglianza per ammissione a regime alternativo riferita a pena già espiata) e, inoltre, ha impugnato con modalità ritenute errate dal giudice della cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché il ricorso non era stato depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (regole del rito penale), bensì presso la cancelleria della Corte, applicando la giurisprudenza consolidata. Per tali ragioni procedurali il merito delle deduzioni sulla manifesta infondatezza non è stato esaminato. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99
Disciplina l'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di sorveglianza; il Tribunale ha deciso sull'opposizione esercitando i poteri previsti
codice di procedura penale, art. 582
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze che decidono sull'opposizione deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; inosservanza comporta inammissibilità
codice di procedura penale, art. 583
Norme integrative sulle modalità di impugnazione in materia penale richiamate per confermare la procedura corretta di deposito
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Collega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per comportamenti processuali scorretti; applicata anche nei confronti di amministrazioni statali quando sussista colpa
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa e alla commisurazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimità (es.: Sez. 4, n. 45144/2023 Grison; Sez. 4, n. 40478/2023 Anyanwu)
Costante orientamento secondo cui nelle impugnazioni relative al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del rito penale circa il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
Massime di principio
- Le impugnazioni in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in procedimenti penali sono soggette alle regole del rito penale: il ricorso per cassazione va depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, non direttamente alla Corte di cassazione
- L'inosservanza delle forme e dei luoghi di deposito previsti dal codice di procedura penale determina l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591, comma 1, lett. c)
- Anche le pubbliche amministrazioni, incluso il Ministero, possono essere condannate al pagamento delle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende se il loro comportamento processuale integra colpa
- La valutazione della manifesta infondatezza di un'istanza sottostante può essere rilevante sul merito, ma non esonera dal rispetto delle regole procedurali formali per l'impugnazione: il difetto formale può determinare l'estinzione del rimedio prima dell'esame della fondatezza
- Quando l'oggetto della contestazione attiene a questioni riferibili a un diverso procedimento (es. profili di altro rito), il giudice deve verificare la rilevanza di tali elementi per il procedimento penale e garantire il diritto di difesa prima di pronunciarsi
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