Cassazione Penale, Sentenza n. 2220/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile di tentativo di violenza privata (originariamente contestata come violenza privata aggravata per uso d'arma) con esclusione dell'aggravante dell'arma e con riconoscimento, parzialmente, della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p.. Il motivo unico denunciava: violazione degli artt. 610 e 43 c.p. e vizio di motivazione; omessa considerazione di una memoria difensiva dalla quale sarebbe emersa la volontà di agire in funzione di arresto privato (art.383 c.p.p.), cosicché il dolo sarebbe stato diretto non a costringere la persona offesa ma a procedere all'arresto; vizio per difetto di correlazione tra imputazione e decisione per la riqualificazione del fatto e la perdita dell'elemento dell'uso dell'arma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: la rimozione dell'aggravante per l'uso dell'arma non muta radicalmente il fatto originariamente contestato e non integra violazione del principio di correlazione perché l'aggravante è elemento non essenziale. La censura sulla mancata valutazione di una memoria difensiva è stata respinta perché la memoria non è stata integralmente prodotta in cassazione (mancanza di autosufficienza del ricorso) e, comunque, la ricostruzione dei giudici di merito (anche basata su filmati) escludeva la finalità dell'arresto. La Corte ha ribadito che il reato di violenza privata richiede il dolo generico (la volontà di costringere con violenza o minaccia) e che il movente ulteriore (es. volontà di arresto) è irrilevante rispetto alla sussistenza del dolo. È stata inoltre confermata la possibilità di controllo in Cassazione solo su questioni di diritto e su ipotesi di travisamento della prova rilevante e dimostrata secondo i limiti di legge. Per l'inammissibilità complessiva del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte territoriale aveva riconosciuto parzialmente questa causa; la Cassazione ha confermato la legittimità della valutazione del merito e ha ribadito l'interesse dell'imputato a impugnare decisioni che applicano tale causa, precisando però i requisiti di autosufficienza del ricorso in Cassazione
art. 610 cod. pen.
Delitto di violenza privata: la Corte ha richiamato che il reato è di evento e richiede il dolo generico (volontà e coscienza di costringere qualcuno con violenza o minaccia a fare, tollerare od omettere qualcosa); ha ritenuto che la condotta accertata (aggredire, prendere per il collo, calci, schiaffo, intimazioni) integra il reato anche se l'arma non è stata effettivamente usata
art. 43 cod. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso (contestata presunta violazione); la Cassazione ha esaminato i profili soggettivi del reato (dolo) ribadendo che il movente ulteriore non incide sulla sussistenza del dolo generico richiesto dall'art.610
art. 383 cod. proc. pen.
Arresto da parte del privato: la difesa sosteneva che l'agente intendesse eseguire un arresto; la Corte ha valutato in fatto che la dinamica ricostruita e i filmati escludono che la condotta fosse diretta all'arresto, e comunque il presunto movente non escludeva il dolo di violenza privata
art. 522 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra imputazione e decisione: la Cassazione ha ritenuto assente il vizio, poiché la modifica qualificatoria (esclusione dell'aggravante e riqualificazione in tentativo) non ha mutato radicalmente il fatto e l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto dell'imputazione
art. 165, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.
Regole sulla produzione degli atti: la Corte ha ritenuto che la memoria difensiva richiamata non fosse stata adeguatamente prodotta in atti e quindi non poteva costituire base autosufficiente del motivo in Cassazione
art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.
Prescrizioni sulla forma e sul contenuto del ricorso per cassazione: la mancata allegazione integrale di atti probatori riprodotti nel ricorso determina inammissibilità della censura per mancata autosufficienza
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
Limiti del sindacato di Cassazione sul travisamento della prova: la Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità può sindacare il travisamento quando esso incide sull'intero impianto probatorio, ma non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione dei fatti
art. 616 cod. proc. pen.
Condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato l'articolo condannando il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La rimozione di un'aggravante (es. uso dell'arma) o la riqualificazione del fatto non determina automaticamente violazione del principio di correlazione; occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto per configurare mutamento tale da ledere il diritto di difesa
- In Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: ogni atto o dichiarazione evocata deve essere integralmente riportata o allegata; altrimenti la censura è inammissibile per carenza di prova documentale
- La Corte di legittimità non è un secondo giudice del fatto: non può rivedere liberamente la valutazione delle prove compiuta dal giudice del merito salvo i casi tassativi di travisamento della prova che incidano decisivamente sull'impianto probatorio
- Per il reato di violenza privata (art.610 c.p.) è sufficiente il dolo generico (la volontà di costringere qualcuno con violenza o minaccia); il movente o fine ulteriore dell'agente (anche se legittimo, es. volontà di far arrestare l'aggressore) è generalmente irrilevante rispetto alla sussistenza del dolo
- Se si contestano omissioni di valutazione di prove dichiarative, in Cassazione occorre riportare integralmente il contenuto delle dichiarazioni ritenute omesse o travisate per permettere alla Corte di esercitare il controllo
- La presenza di filmati o altre prove documentali incisive può escludere ricostruzioni alternative basate solo su brani selettivi di dichiarazioni testimoniali; in procedimenti analoghi è fondamentale produrre e valorizzare le prove documentali rilevanti fin dal merito
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