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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21503/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un'associazione di volontariato e del suo legale rappresentante due avvisi di accertamento per il 2012: uno per IRES e IRAP, fondato su omessa presentazione della dichiarazione, omessa tenuta delle scritture contabili e omessa dichiarazione ai fini IRAP; l'altro per infedele dichiarazione del sostituto d'imposta e omesso versamento di ritenute. I ricorsi introduttivi erano stati rigettati in primo grado e l'appello era stato respinto con conferma della legittimità degli accertamenti. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che, in presenza di accertamento induttivo, l'onere della prova gravasse sull'Ufficio; 2) violazione degli artt. 150 e 149 TUIR, contestando la riqualificazione dell'attività dell'associazione come attività d'impresa; 3) violazione degli artt. 2094 c.c. e 49 TUIR, censurando la qualificazione dei volontari come dipendenti; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla natura di volontari e non di lavoratori subordinati di alcuni soggetti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la CTR non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva soltanto rilevato la mancata prova contraria dell'associazione rispetto a un accertamento induttivo fondato su elementi presuntivi e sulla sproporzione di poste contabilizzate come rimborsi. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui i rimborsi forfettari ai volontari, non collegati a spese effettivamente documentate, possono essere riqualificati come compensi tassabili e che l'attività del volontario, per legge, non può essere retribuita. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché introduceva una questione tardiva, sia perché, in presenza di doppia conforme, era precluso il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre i fatti allegati non sono stati ritenuti decisivi. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione di legge, ma non consente di rivalutare il merito o le prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile in caso di doppia conforme e, comunque, richiede un fatto decisivo effettivamente omesso.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'accertamento analitico-induttivo è consentito anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando presunzioni gravi, precise e concordanti ne facciano dubitare la completezza e fedeltà.

  • art. 2, l. 11 agosto 1991, n. 266

    I rimborsi ai volontari devono riguardare spese effettivamente sostenute e entro limiti preventivamente stabiliti; i rimborsi forfettari o non documentati sono qualificabili come compensi tassabili e la disciplina mira a impedire che il rapporto associativo mascheri un rapporto di lavoro.

  • art. 149 T.U.I.R.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la riqualificazione dell'attività, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 150 T.U.I.R.

    Richiamato dai ricorrenti nel medesimo senso dell'art. 149 TUIR, senza accoglimento della censura.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione dei volontari come dipendenti; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura.

  • art. 49 T.U.I.R.

    Richiamato per contestare la qualificazione reddituale dei compensi; la Corte ribadisce che i pagamenti forfettari ai volontari possono essere assoggettati a tassazione come compensi.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, preclude la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato ai fini del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia effettivamente distribuito l'onere probatorio in modo errato; non basta contestare l'esito della valutazione delle prove o la sufficienza della prova contraria.
  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se l'Ufficio fonda la rettifica su presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a mettere in dubbio la fedeltà delle scritture.
  • I rimborsi erogati da un'organizzazione di volontariato sono fiscalmente neutrali solo se riferiti a spese effettivamente sostenute e documentate entro limiti preventivamente stabiliti; i rimborsi forfettari o sganciati da spese specifiche possono essere riqualificati come compensi tassabili.
  • La disciplina del volontariato è finalizzata a impedire che il rapporto associativo sia utilizzato per mascherare rapporti di lavoro retribuiti; la natura gratuita dell'attività volontaria esclude remunerazioni, anche indirette.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove; le censure che mirano a sostituire la ricostruzione fattuale del giudice di merito sono inammissibili.
  • In caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, salvo che la censura non si fondi su un fatto diverso e decisivo non già esaminato nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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