Cassazione Penale, Ordinanza n. 29064/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda il reclamo di un condannato avverso un'ordinanza del tribunale di sorveglianza che lo aveva già respinto. L'interessato ha poi proposto personalmente ricorso per cassazione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito del reclamo, ma alla ritualità dell'impugnazione: la Corte rileva che, essendo sia il provvedimento impugnato sia il ricorso successivi al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione non poteva essere proposto personalmente dalla parte, dovendo essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Mancando tale requisito, il ricorso è dichiarato inammissibile de plano.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato in un regime successivo alla legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Viene richiamato per affermare che, dopo la riforma, la parte non può proporre personalmente il ricorso per cassazione nelle modalità originariamente consentite.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità del ricorso in camera di consiglio.
legge n. 103 del 2017
È la riforma che ha escluso la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, rendendo necessaria l'assistenza di difensore abilitato.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevabile anche de plano.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo che risultino elementi contrari, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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