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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19813/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per IRPEF, IVA, addizionali regionale e comunale, interessi e sanzioni relativi all’anno d’imposta 2004, deducendo in origine la mancata notifica del presupposto avviso di accertamento. In primo grado la domanda era stata accolta per difetto di prova della notifica. In appello l’Ufficio aveva depositato copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata attestante la notifica dell’atto presupposto; il contribuente aveva contestato la produzione tardiva e solo in udienza aveva formalizzato il disconoscimento della conformità della copia all’originale. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha articolato quattro motivi: (1) violazione degli artt. 32 e 58 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità della documentazione prodotta in appello; (2) violazione degli artt. 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c. per erronea valutazione della tempestività e della sufficienza del disconoscimento della copia; (3) violazione degli artt. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c. per inapplicabilità alla documentazione prodotta dei principi sul disconoscimento delle scritture private, trattandosi di avviso di ricevimento avente natura pubblicistica; (4) violazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che dalle copie prodotte non si potesse verificare il perfezionamento della notifica per illeggibilità della firma e mancata riconducibilità del numero dell’avviso all’atto impositivo, con conseguente inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto ammissibile la produzione in appello dell’avviso di ricevimento perché effettuata nel termine di cui all’art. 32 d.lgs. 546/1992 e ha ribadito che nel processo tributario la produzione documentale in appello è consentita nei limiti di quel termine. Ha poi affermato che il disconoscimento della conformità della copia all’originale deve essere specifico, chiaro, circostanziato e tempestivo, cioè nella prima difesa utile successiva alla produzione, e che nel caso concreto il contribuente si era limitato inizialmente a eccepire l’inammissibilità della prova, senza un formale disconoscimento; il successivo disconoscimento in udienza è stato quindi considerato tardivo. Quanto all’ultimo profilo, la Corte ha ribadito che l’avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e che la sua copia, se non ritualmente disconosciuta, è idonea a provare la notificazione; la sola illeggibilità della firma o l’assenza di contestazione specifica non bastano a escluderne l’efficacia probatoria. Non vi è stata statuizione sulle spese per mancata attività difensiva sostanziale dell’Avvocatura.

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario la produzione di nuovi documenti è consentita fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, termine ritenuto perentorio e rilevabile d’ufficio

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    consente la produzione di nuovi documenti anche in appello, nei limiti temporali previsti dall’art. 32

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    richiama le norme del giudizio di primo grado, compreso il termine di deposito documentale

  • art. 2719 c.c.

    le copie fotografiche hanno la stessa efficacia dell’originale se la conformità non è espressamente e specificamente disconosciuta; la regola vale anche per gli atti pubblici in copia

  • art. 2712 c.c.

    le riproduzioni fotografiche o meccaniche fanno piena prova dei fatti rappresentati se non ne è disconosciuta la conformità

  • art. 214 c.p.c.

    il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione deve essere formale e specifico

  • art. 215 c.p.c.

    la scrittura privata si ha per riconosciuta se non è disconosciuta nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione

  • art. 2702 c.c.

    la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore, quando la sottoscrizione sia riconosciuta o legalmente considerata tale

  • art. 2700 c.c.

    l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale e dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza

  • art. 22, comma 4, d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario possono essere depositati documenti in originale o fotocopia

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992

    in caso di contestazioni il giudice può ordinare l’esibizione degli originali

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato per la notificazione a mezzo del servizio postale

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente quale norma sulle notificazioni degli atti tributari

  • art. 3 l. 890/1982

    richiamato dal ricorrente per la notificazione a mezzo posta

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello è consentita, ma deve avvenire entro il termine perentorio previsto dall’art. 32 d.lgs. 546/1992; il deposito effettuato con la costituzione in appello è tempestivo se rientra in quel termine.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale deve essere specifico, chiaro e circostanziato e deve intervenire nella prima difesa utile successiva alla produzione; contestazioni generiche o soltanto sull’ammissibilità della prova non sono sufficienti.
  • La copia fotostatica non autenticata di un documento, se non viene ritualmente disconosciuta, mantiene efficacia probatoria e può essere valutata dal giudice anche quando riguardi un atto pubblico prodotto in copia.
  • L’avviso di ricevimento della notificazione postale, pur essendo parte integrante della relata e avendo natura di atto pubblico, è contestabile solo con gli strumenti e nei limiti previsti dall’ordinamento; in mancanza di disconoscimento specifico o di querela di falso, fa prova dell’avvenuta consegna.
  • Nel processo tributario l’istituto del disconoscimento delle scritture private si applica anche alla documentazione prodotta dall’Amministrazione finanziaria in copia, compresi gli avvisi di ricevimento relativi a notifiche di avvisi di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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