Cassazione Civile, Ordinanza n. 04865/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2009 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, come sopravvenienza attiva, il parziale venir meno di debiti contributivi verso INPS relativi ad anni pregressi. La contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, che consentiva lo stralcio del 60% degli oneri contributivi e la rateizzazione del residuo 40%. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Amministrazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione degli artt. 88 e 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 6, comma 4-bis, d.l. 185/2008 conv. in l. 2/2009, sostenendo che la riduzione del debito contributivo genera una sopravvenienza attiva tassabile, perché i contributi dedotti in precedenza non possono restare definitivamente fuori dal reddito senza creare un duplice beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, ha rigettato il primo motivo perché la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, superava il minimo costituzionale e non era né apparente né incomprensibile, ma ha accolto il secondo motivo. Ha affermato la continuità con il proprio precedente secondo cui la riduzione al 40% degli oneri contributivi per effetto della definizione agevolata comporta una parziale cancellazione di passività di esercizi precedenti e, correlativamente, una sopravvenienza attiva certa e oggettivamente determinabile nel momento di accesso al beneficio, fiscalmente rilevante ex art. 88 TUIR in quanto riferita a oneri che avevano già concorso a formare il reddito come componenti negativi. Ha inoltre chiarito che la tassazione della sopravvenienza non incide sul beneficio contributivo, ma impedisce soltanto un ulteriore vantaggio fiscale non previsto dalla legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La riduzione/parziale cancellazione di una passività già dedotta integra una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La sopravvenienza attiva è imputabile all'esercizio in cui diviene certa e oggettivamente determinabile, ossia quando il contribuente accede al beneficio.
art. 6, comma 4-bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2
Ha esteso ai soggetti colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 la possibilità di definizione agevolata degli oneri contributivi con pagamento parziale e rateale.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La violazione rileva solo se la sentenza è priva di motivazione, meramente apparente o incomprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di esposizione delle ragioni della decisione.
art. 360 c.p.c.
È il parametro del sindacato di legittimità evocato per il vizio di motivazione e per la violazione di legge.
art. 327 c.p.c.
Usato per affermare la tempestività del ricorso, avuto riguardo alle sospensioni di termini applicabili.
art. 6, comma 11, d.l. 119/2018
Ha comportato una sospensione dei termini processuali considerata ai fini della tempestività dell'impugnazione.
art. 83 d.l. 18/2020
Ha determinato un'ulteriore sospensione dei termini processuali considerata ai fini della tempestività dell'impugnazione.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o sia obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente una motivazione sintetica o non ampia.
- La riduzione o cancellazione di passività già dedotte in precedenti esercizi può generare una sopravvenienza attiva fiscalmente imponibile, se il vantaggio patrimoniale deriva da componenti negativi che avevano già concorso alla formazione del reddito.
- Le agevolazioni che incidono sul piano contributivo non comportano automaticamente anche un'esenzione fiscale: la tassazione della sopravvenienza attiva opera su un piano distinto e serve a evitare un indebito duplice beneficio.
- Ai fini della competenza, la sopravvenienza attiva diviene imputabile all'esercizio in cui il beneficio agevolativo rende certo e determinabile il venir meno della passività.
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