Sentenza n. 501/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, asserita dal ricorrente, della sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 886/2025 del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, notificata al Ministero, passata in giudicato e relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione. Ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'amministrazione si è costituita producendo una comunicazione interna dalla quale risultava che il bonus era stato accreditato al ricorrente il 12 gennaio 2026. Prima della decisione, il ricorrente ha riconosciuto che la sentenza era stata eseguita, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, e ha sostenuto di non aver ricevuto una comunicazione dell'adempimento prima dell'instaurazione del giudizio e di non aver potuto verificare tempestivamente l'accredito per l'inaccessibilità del portale. Il TAR ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso, poiché l'adempimento era già intervenuto prima della sua proposizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata integralmente eseguita già prima della proposizione del ricorso per ottemperanza. Le difese tardivamente formulate dal ricorrente non hanno inciso sulla decisione: sono state ritenute generiche e prive di prova e, comunque, incompatibili con il fatto che la procura ai difensori era stata rilasciata il 27 novembre 2025, prima dell'accredito del bonus, mentre il ricorso era stato proposto oltre due mesi dopo l'avvenuta esecuzione. Non è stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità originaria della domanda. Le spese sono state compensate in considerazione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
termine dilatorio di 120 giorni
Il ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR non ha tuttavia fondato su tale profilo l'esito della controversia, avendo rilevato che l'esecuzione era già intervenuta prima della proposizione del ricorso.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994
La norma è richiamata nella sentenza del giudice ordinario quale base per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione sull'importo della Carta elettronica del docente.
art. 73 c.p.a.
previo rilievo d’ufficio a verbale ex art. 73 c.p.a. circa l’inammissibilità del ricorso
Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio prima della decisione, come avvenuto per l'inammissibilità derivante dall'intervenuta esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando, al momento della sua proposizione, il comando contenuto nel titolo giudiziale sia già stato integralmente eseguito dall'amministrazione.
- L'intervenuta esecuzione anteriore alla proposizione del ricorso determina l'inammissibilità originaria della domanda, anziché la cessazione della materia del contendere sopravvenuta nel corso del giudizio.
- Le allegazioni tardive dell'interessato circa la mancata conoscenza dell'avvenuto adempimento non superano l'inammissibilità quando siano generiche, non provate e risultino incompatibili con gli elementi temporali documentati, inclusa la data del conferimento della procura e quella dell'accredito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1476/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1478/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1479/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →