Sentenza n. 8250/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato”, nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R695; 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018; 3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l'annullamento 4) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 5) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017; ove necessario, per 6) dichiarare che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. l’8/7/2020: del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R695; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12/2020: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato”, nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R695; 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018; 3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R695, impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020; 4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l'annullamento 5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 e ove necessario, 7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi relativi a richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici e di recupero di Titoli di Efficienza Energetica e somme già erogate, nonché atti presupposti e chiarimenti operativi
Esito
Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, nella parte relativa a una specifica richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, la nota di avvio del procedimento, i chiarimenti operativi e una FAQ pubblicati dal GSE, chiedendo altresì, ove necessario, la riunione delle istruttorie relative alle diverse richieste. Con motivi aggiunti aveva impugnato anche il successivo provvedimento del 17 marzo 2020, con cui il GSE aveva richiesto la restituzione di 2.022 Titoli di Efficienza Energetica, per un importo complessivo di euro 361.118,66. Dal testo non risultano specifici motivi di legittimità articolati, poiché il giudizio è stato definito a seguito di rinuncia.
La decisione
La società ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, notificata ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., dopo che il GSE aveva adottato un successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame proposta ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, provvedimento che aveva sostituito integralmente quello impugnato con il ricorso introduttivo. Il Collegio ha ritenuto eliso l’interesse alla definizione della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in considerazione delle sopravvenienze che avevano indotto la società a rinunciare.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti
La rinuncia ritualmente notificata consente di definire il giudizio mediante dichiarazione di estinzione.
art. 56, comma 8, d.l. 76/2020
Il provvedimento successivo adottato in sede di riesame ha sostituito integralmente il provvedimento impugnato, determinando l’elisione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente notificata ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., comporta l’estinzione del giudizio quando non residui un interesse alla sua prosecuzione.
- L’adozione, in sede di riesame, di un provvedimento successivo che sostituisca integralmente l’atto impugnato determina l’elisione dell’interesse alla definizione della controversia avente a oggetto l’atto originario.
- La sopravvenienza procedimentale che induce il ricorrente a rinunciare al giudizio può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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