Sentenza del 04/11/2022 n. 32525 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della legittimità dell'iscrizione ipotecaria su immobile conferito in fondo patrimoniale: il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, che l'onere di provare che il debito fiscale fosse estraneo ai bisogni della famiglia gravasse sul creditore (art. 170 c.c. e art. 2697 c.c.); il disconoscimento delle copie delle notifiche sarebbe stato efficacemente prodotto (art. 2719 c.c.; D.P.R. 445/2000); mancata preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973 (richiamando le Sezioni Unite n.19967/2014); eccezione di prescrizione delle cartelle esattoriali (artt. 2934 e ss. c.c.); deduzioni sul mancato rispetto della normativa tariffaria per la liquidazione delle spese di lite (D.M. 55/2014). Il ricorrente contestava inoltre l'ammontare delle spese processuali liquidate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, in caso di iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale, incombe sul debitore l'onere di dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità, ma anche che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; ha ritenuto inefficace il generico disconoscimento delle copie (art. 2719 c.c.) in mancanza di specificità; ha ribadito che la prova della notifica della cartella è fornita dall'avviso di ricevimento e che l'estratto di ruolo è idonea prova dell'entità e natura del credito; ha dichiarato inammissibili per motivi di deduzione tardiva o di mancata tempestiva allegazione alcuni motivi (omessa pronuncia, prescrizione) e ha confermato la liquidazione delle spese in favore della Concessionaria, condannando il ricorrente al rimborso di Euro 5.600,00 oltre spese ed accessori. Ha altresì autorizzato la riscossione del contributo unificato se dovuto ai sensi del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Codice Civile, art. 170
Stabilisce i limiti dell'impignorabilità dei beni costituenti il fondo patrimoniale; la Corte interpreta che l'iscrizione ipotecaria è legittima se l'obbligazione è strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito ignorava la sua estraneità, con onere di prova gravante sul debitore che invoca l'impignorabilità
Codice Civile, art. 2697
Principio generale sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte conferma che nel caso di fondo patrimoniale chi invoca l'impignorabilità (debitore) deve provare l'estraneità del debito ai bisogni familiari
Codice Civile, art. 2719
Regola il disconoscimento delle copie; la Corte richiede che il disconoscimento sia specifico, esplicito e indichi le difformità rispetto all'originale, pena l'inefficacia del disconoscimento
D.P.R. 445/2000, art. 18
art. 18 D.P.R. n. 445/2000
Norme sulla documentazione amministrativa e conformità delle copie; richiamato insieme all'art. 2719 c.c. per valutare i disconoscimenti documentali
D.P.R. 602/1973, art. 25
art. 25 D.P.R. n. 602/1973
Disciplina la cartella di pagamento e il ruolo; la Corte afferma che l'estratto di ruolo riproduce fedelmente la parte di ruolo relativa alla pretesa e costituisce prova idonea dell'entità e natura del credito
D.P.R. 602/1973, art. 26
art. 26, comma 1 (seconda parte) D.P.R. n. 602/1973
Riguarda la notifica delle cartelle: la Corte conferma che la prova del perfezionamento della notifica e della data è fornita dall'avviso di ricevimento, senza necessità della produzione della copia cartacea della cartella
D.P.R. 602/1973, art. 77, comma 2-bis
art. 77, comma 2-bis D.P.R. n. 602/1973
Norma sulla comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria; il ricorso deduceva applicazione retroattiva sulla scorta di giurisprudenza, ma tale motivo è stato ritenuto inammissibile o non adeguatamente dedotto
Codice Civile, artt. 2934 e ss.
Riferiti alla prescrizione dei diritti; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze sul punto per mancata deduzione tempestiva nel merito
Codice di Procedura Civile, art. 2714-2720 (richiami procedurali)
artt. 214-215, 366, 360, 112, 615 c.p.c.
Richiami alle regole procedurali: art.214-215 c.p.c. (forma e modalità del disconoscimento), art.360 c.p.c. (motivi di cassazione e numeri richiamati), art.112 c.p.c. (omessa pronuncia), art.615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), art.366 c.p.c. (specificazione degli atti), e il principio che questioni non dedotte in tempo utile in sede di merito sono, in genere, inammissibili in cassazione
D.M. 55/2014
Norma che disciplina i parametri per la liquidazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito ha un margine di discrezionalità nella quantificazione e non ha errato nel determinare l'importo
D.P.R. 115/2002, art. 13
art. 13 D.P.R. n. 115/2002, comma 1 quater e 1 bis
Previsione sul contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando si contesta un'iscrizione ipotecaria su beni in fondo patrimoniale, l'onere di provare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia grava sul debitore che invoca l'impignorabilità; è necessario dimostrare sia la regolare costituzione del fondo sia la non strumentalità del debito ai bisogni familiari
- Il disconoscimento di copie di documenti (art. 2719 c.c.) deve essere specifico, esplicito e indicare le differenze rispetto all'originale; un generico disconoscimento è inefficace e non sottrae la prova prodotta
- La prova della notifica delle cartelle esattoriali si assolve con l'avviso di ricevimento; l'estratto di ruolo è idonea prova della natura e dell'entità del credito e non richiede sempre la produzione della copia cartacea della cartella
- Questioni processuali (es. nullità, omissioni, eccezioni come la prescrizione) devono essere tempestivamente dedotte e perseguite nei gradi di merito: se non sollevate correttamente nel giudizio di primo grado o in appello, possono risultare inammissibili in cassazione
- La normativa che impone comunicazioni preventive (es. art. 77 DPR 602/1973) va valutata con attenzione sulla sua applicabilità temporale e sulla deduzione in sede di merito; non è automaticamente applicabile retroattivamente senza chiara deduzione
- Il giudice di merito ha un margine di discrezionalità nella liquidazione delle spese di lite nel rispetto dei parametri normativi e regolamentari (D.M. 55/2014); i singoli vizi in tale liquidazione devono essere specificamente motivati per essere efficaci in cassazione
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