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Sentenza

Sentenza n. 4106/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202504672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti con cui erano state assegnate alla scuola risorse di sostegno ritenute insufficienti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’assegnazione alla minore, riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, di sole 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo l’assegnazione del docente per l’intero orario settimanale di 27 ore, corrispondente al rapporto 1:1. La censura si fondava sull’insufficienza della copertura rispetto alla gravità della disabilità e sull’assenza di motivazione del provvedimento, tale da precludere un’adeguata frequenza e integrazione scolastica. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora, ordinando all’amministrazione di redigere tempestivamente il PEI e di assegnare alla minore un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla piena integrazione scolastica. In prossimità dell’udienza di merito, la ricorrente ha comunicato che l’istituto scolastico aveva integrato le ore di sostegno in esecuzione dell’ordinanza cautelare, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese per soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’istituto scolastico aveva disposto l’integrazione delle ore di sostegno specializzato e che le amministrazioni non avevano contestato tale sopravvenuta soddisfazione della pretesa. Il Collegio ha posto le spese a carico solidale delle amministrazioni resistenti per soccombenza virtuale, valorizzando le ragioni già espresse nell’ordinanza cautelare — insufficienza non motivata delle ore assegnate a fronte della gravità della disabilità e pregiudizio alla frequenza scolastica — nonché l’assenza di sostanziale difesa in giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La condizione di gravità della disabilità costituisce il presupposto fattuale rilevante per valutare l’adeguatezza delle ore di sostegno assegnate.

  • art. 7, comma 2, lett. g), d.lgs. 66/2017

    "redigere tempestivamente il Piano Educativo Individuale (PEI)"

    Il PEI deve essere predisposto tempestivamente e deve orientare l’assegnazione delle ore di sostegno necessarie alla piena integrazione scolastica dell’alunno con disabilità.

  • art. 93 c.p.c.

    "con attribuzione al difensore della ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta"

    Le spese liquidate possono essere attribuite al difensore che abbia dichiarato di averle anticipate e ne abbia fatto richiesta.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa durante il giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata mediante l’adozione di un atto o comportamento conforme alla misura cautelare, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, purché la sopravvenuta soddisfazione sia riconosciuta o non contestata dalle parti.
  • Nella determinazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità grave, l’amministrazione deve correlare l’assegnazione alle concrete esigenze risultanti dal PEI e motivare adeguatamente eventuali limitazioni rispetto all’orario necessario alla piena integrazione scolastica.
  • La valutazione cautelare dell’insufficienza, non motivata, delle ore di sostegno e del pregiudizio arrecato alla frequenza scolastica può fondare, nella decisione di cessazione della materia del contendere, la soccombenza virtuale dell’amministrazione ai fini della regolazione delle spese.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in base alla soccombenza virtuale, valutando l’illegittimità originaria dell’atto e il comportamento processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

Testo integrale

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