Cassazione Civile, Sentenza n. 497/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto la revocazione proposta dall'Agenzia delle entrate contro la precedente decisione favorevole alla Montalto su una cartella di pagamento (euro 25.946,79) per sanzioni relative alla dichiarazione IVA 1997 della Vigilnot Trinacria s.r.l.; in Cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.p. e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi tributari ex art. 6 del d.l. n. 193/2016 (istanza 21/02/2017) e ha chiesto l'estinzione del processo. Pur non essendo la memoria di rinuncia stata notificata all'Agenzia secondo i requisiti dell'art. 390 c.p.c., il giudice ha ritenuto che la manifestazione di rinuncia dimostri il venir meno dell'interesse al gravame, determinando l'inammissibilità. Le spese sono compensate tra le parti e non è imposto il cosiddetto "doppio contributo unificato".
Norme richiamate
art. 394, n. 4, c.p.c.
Norma invocata in primo grado per la revocazione: la revocazione per travisamento del fatto è stata ritenuta fondata dalla CTR su prova del deposito dell'avviso di contestazione
art. 654 c.p.p.
Articolo richiamato come presunta violazione dalla ricorrente; il motivo non è stato esaminato nel merito per sopravvenuta carenza di interesse
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma citata come parametro di censura sulla motivazione (vizi di motivazione e violazione di norme), ma non valutata nel merito a causa dell'inammissibilità
art. 6 d.l. n. 193/2016 (conv. L. n. 225/2016)
Disciplina della definizione agevolata dei carichi tributari: l'adesione alla definizione è stata ritenuta idonea a determinare la perdita dell'interesse al gravame
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
Secondo il principio applicato, l'atto di rinuncia al ricorso deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati che vi appongono il visto; in mancanza l'atto non determina l'estinzione processuale ma è indice di venir meno dell'interesse, con conseguente inammissibilità del ricorso
Cass. sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3876 (giurisprudenza richiamata)
Precedente secondo cui la mancata notifica della rinuncia non impedisce di considerare venuto meno l'interesse al gravame, con conseguente inammissibilità
Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732 (giurisprudenza richiamata)
Precedente richiamato in tema di mancata imposizione del doppio contributo unificato quando la rinuncia deriva dall'adesione alla definizione agevolata
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata dei carichi tributari può determinare la sopravvenuta perdita dell'interesse ad impugnare e quindi l'inammissibilità del ricorso, anche in Cassazione.
- Perché la rinuncia formale determini l'estinzione del processo è richiesta la notifica dell'atto alle parti costituite o la comunicazione agli avvocati con il visto di questi (art. 390 c.p.c.); in mancanza, l'atto non estingue automaticamente il giudizio ma può comunque far dichiarare l'inammissibilità per venir meno dell'interesse.
- Quando viene meno l'interesse processuale sopravvenuto, il giudice di legittimità non affronta le questioni di merito sottese al ricorso; quindi i vizi sostanziali denunciati restano non esaminati.
- In ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per adesione alla definizione agevolata è possibile la compensazione integrale delle spese tra le parti e, di regola, non si applica il pagamento del "doppio contributo unificato".
- Per evitare incertezze procedurali è consigliabile che la rinuncia o la manifestazione di adesione alla definizione siano formalmente comunicate e notificate alla controparte e depositate con prova, così da rendere chiara la cessazione dell'interesse e gli effetti processuali voluti.
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